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Il nuovo modello di dichiarazione IMU

Il nuovo modello di dichiarazione IMU

Gli allegati da consultare:

 

Dichiarazione IMU............................................................................... 2

Premessa........................................................................................ 2

IMU............................................................................................... 2

IMPI............................................................................................... 2

In quali casi deve essere presentata.................................................... 3

Modalità di invio............................................................................... 4

 

Dichiarazione IMU

Premessa

Alla conferenza Stato-Città è stato presentato il nuovo modello di dichiarazione IMU unificato che racchiude sia la dichiarazione dell’imposta municipale unica (IMU) sia quella per l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi). Si precisa che il modello non è ancora stato approvato e potrebbe quindi non essere quello definitivo.

RICORDA! il Dl Semplificazioni ha prorogato per il 2022 il termine ultimo per l’invio della dichiarazione in esame in attesa dell’approvazione del modello.

Adempimento

Scadenza

Proroga

Dichiarazione IMU 2021

30 giugno 2022

31 dicembre 2022

IMU

L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.

La dichiarazione IMU deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Come già accennato per le variazioni intervenute nel 2021 la dichiarazione IMU andrà inviata entro il 31 dicembre 2022.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. L’unica eccezione è rappresentata dagli enti non commerciali poiché in base a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020 n.160/2019 tali soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU ogni anno.

IMPI

Dall’anno 2020 è stata istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

La dichiarazione dovrà essere presentata, a regime, a partire dal 2023 per le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2022, poiché è stato stabilito che per gli anni 2020 e 2021 i soggetti passivi che hanno versato il tributo comunicano allo Stato le informazioni relative alla base imponibile e all’imposta versata per i medesimi anni 2020 e 2021, relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale.

In quali casi deve essere presentata

Come già accennato, l’obbligo di invio della dichiarazione sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune. Pertanto, si può affermare che la dichiarazione IMU deve essere presentata quando:

1)   Gli immobili godono di riduzioni dell’imposta

·         fabbricati di interesse storico o artistico;

·         fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

·         le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato;

·         fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce

NOTA BENE - per le abitazioni locate a canone concordato è venuto meno l’obbligo dichiarativo dal momento che ormai i comuni sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’imposta da parte del contribuente.

2)   Il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione

·         l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;

·         l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

·         l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile;

·         il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile;

·         l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;

·         l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;

·         l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;

·         gli immobili esenti, vale a dire i fabbricati con destinazione ad usi culturali;

·         i terreni agricoli, posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole;

·         l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU;

·         il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;

·         è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;

·         è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;

·         le parti comuni dell’edificio sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;

·         l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà);

·         l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;

·         si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori).

NOTA BENE - la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale