GIORNATA ASSENZA VISITE SPECIALISTICHE TERAPIE ESAMI ECC.. E ALTRO ...
La giornata di assenza per l’espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici in
concomitanza ad una incapacità lavorativa, conseguente ad una patologia in atto, è imputata a malattia,
con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento
giuridico ed economico?
Nel merito del quesito in oggetto si ritiene opportuno evidenziare che la fattispecie di cui sopra è
specificatamente disciplinata dall’art. 35, comma 11, del CCNL del 21.05.2018 e riguarda il lavoratore che,
trovandosi già in una situazione di incapacità lavorativa temporanea dipendente da una patologia in atto,
deve, contemporaneamente, sottoporsi ad una visita specialistica o deve comunque effettuare terapie o
esami diagnostici. Ai sensi della richiamata disciplina contrattuale, il lavoratore fruirà di una intera giornata
di assenza che dovrà essere giustificata sia con la specifica attestazione del medico curante (comma 11, lett.
a ) sia con l’attestazione di presenza della struttura sanitaria che ha effettuato la prestazione (comma 11,
lett. b ). La predetta giornata, come espressamente chiarito dalla norma, è imputata a malattia, con la
conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed
economico. Per questa casistica, pertanto, non trova applicazione la disciplina dei permessi orari di cui
all’art.35, comma 1, del CCNL del 25.1.2018 e l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte
delle 18 ore annue di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
Qual è il trattamento economico spettante ad un lavoratore a cui siano state assegnate le mansioni
superiori, qualora si assenti per ferie o malattia?
In relazione al quesito in oggetto si evidenzia che la disciplina contrattuale prevista dall’art. 8, comma 7, del
CCNL del 14.9.2000, nel disciplinare l’istituto delle “mansioni superiori” rinvia, per quanto non
espressamente regolato, alle disposizioni di cui al D. Lgs 165/2001.
Relativamente alla questione posta, pertanto, non può che farsi riferimento ai contenuti di cui all’art. 52,
comma 4, del richiamato D. Lgs 165 del 2001 secondo il quale, quando ricorrono i presupposti per
l’assegnazione del pubblico dipendente a mansioni superiori “per il periodo di effettiva prestazione, il
lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”.
Si ritiene, pertanto che, nel caso di fruizione di giornate di ferie, nonché nei casi di assenza imputabile a
malattia, infortunio o permesso per motivi personali, il trattamento retributivo differenziale connesso
all’espletamento di mansioni superiori non debba essere corrisposto in quanto, nelle predette giornate, la
prestazione lavorativa non viene effettuata.
Diversamente, si ritiene che il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori debba essere
erogato in occasione delle festività e delle giornate di riposo settimanale in quanto tali giornate non
interrompono la necessaria continuità nell’esercizio delle mansioni superiori