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Lavoratore sospeso perché non vaccinato, lo stipendio va restituito

Lavoratore sospeso perché non vaccinato, lo stipendio va restituito. Tar: grave pregiudizio negare la
retribuzione
Un decreto del TAR del Lazio che potrà aprire una finestra significativa, se non si tratterà di un caso
isolato, verso quei provvedimenti di sospensione della retribuzione che hanno riguardato una
quantità importante di lavoratori pubblici, scuola inclusa, ai quali non è stato neanche riconosciuto
l’assegno alimentare, in caso di mancata vaccinazione.
Il TAR del Lazio, con decreto 726 del 2/2/22, si pronuncia verso il ricorso proposto da un lavoratore
come difeso dal proprio legale, contro il Ministero della Giustizia, per chiedere l’annullamento del
provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o
del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e
comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 2
comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172; – dell’invito a produrre documentazione relativa
all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione; – del decreto legge 26 novembre 2021, n, 172
recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in
sicurezza delle attività economiche e sociali”; – del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante
“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante
l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del
sistema di screening”; – del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e
di concorsi pubblici”; – della legge 28 maggio 2021, n. 76; – della legge 23 luglio2021, n. 106; – del
d.l. 7 gennaio 2022, n.1; – di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale,
antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.
Negare la retribuzione al dipendente è grave pregiudizio
Affermano i giudici che :”considerato che il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimità
costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in
regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo
svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria
collegiale; Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di
sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile,
tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale“, concludono
in questo modo: “Accoglie l’istanza di misura cautelare monocratica sino all’esame collegiale,
limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo”. D’altronde l’avevamo
osservato su O.S che quando l’emergenza pandemica si sarebbe attenuata, cosa che ora si sta
verificando, non era da escludere una inversione di marcia da parte della giurisprudenza su
tematiche complesse come queste che hanno caratterizzato una legislazione lavoristica
effettivamente restrittiva e peggiorativa per i diritti dei lavoratori, ciò a prescindere da come la si
possa pensare sulla questione dell’obbligo vaccinale e della vaccinazione, che qui non è messa in
discussione.
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