In giurisprudenza si è a lungo discusso se il diritto alla richiesta di assemblee retribuite spettasse, in via esclusiva, alla RSU come organo collegiale o se lo stesso si potesse estendere anche alle sue singole componenti (in questo senso si era espressa la Cassazione del 7 luglio 2014, n. 15437)
In merito, per ultimo, è intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione Sezione Unite civili del 6 giugno 2017, n. 13978 chiarendo che il potere di convocazione dell'assemblea dei lavoratori può essere esercitato anche singolarmente da ogni componente della RSU. Infatti, l'art. 4 dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 prevede quanto segue: “I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti; per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970”. Nella sentenza summenzionata si legge che: “il tenore letterale dell'art. 20 cit. è nel senso che l'indizione dell'assemblea può avvenire «singolarmente o congiuntamente» da parte delle r.s.a. di cui al precedente art. 19. Dunque, nell'originaria ottica statutaria la legittimazione a chiedere l'assemblea è sicuramente (anche) della singola rappresentanza”. A sua volta l'art. 4, comma 1, del citato accordo interconfederale 20 dicembre 1993, stabilisce che i componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della L. n. 300/1970 (la clausola si riferisce ai diritti dei singoli lavoratori dirigenti di r.s.a. e opera su un piano di tutele squisitamente personali), mentre il successivo art. 5, comma 1, prevede che alle r.s.a. e ai loro dirigenti subentrino le r.s.u.. “Il combinato disposto dell'art. 20 (là dove afferma che le riunioni sindacali possono essere convocate «singolarmente o congiuntamente») e dell'art. 5 cit. (per cui le r.s.u. sono subentrate alle r.s.a. e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni che la legge conferisce loro), non fa emergere alcun aggancio letterale che possa far ritenere che tale subentro sia sì avvenuto, ma con contestuale mutamento di quella legittimazione ad indire l'assemblea che il cit. art. 20 espressamente prevedeva (e ancora oggi prevede) come non necessariamente congiunta”.