NOTIZIARIO N. 5
CIRCOLARE INPS CON LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE A “QUOTA 102”
Con circolare della Direzione Centrale Pensioni n. 38 dell’8 marzo u.s., condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e che qui alleghiamo per opportuna conoscenza dei lavoratori interessati, l’INPS ha fornito le attese istruzioni in merito all’applicazione della pensione anticipata con la c.d. “quota 102”, che, come si ricorderà, è stata introdotta con norma contenuta nella legge di bilancio 2022 (art.1, comma 87, Legge 31.12.2021, n. 310) dopo lo stop a “quota 100”, motivato dal Governo in ragione dei dichiarati alti costi di quell’opzione, e anche per assicurare un po' di flessibilità in più nelle uscite dal lavoro nel corso del 2022.
Come si legge nella circolare INPS, possono accedere a “quota 102” i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei settori pubblico e privato, e gli iscritti alle gestioni separate INPS, che entro il 31 dic. 2022 maturino un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni (non può invece accedere a “quota 102” il personale del “Comparto Sicurezza e Difesa”, e dunque quello delle Forze Armate, Forze di polizia, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco). Il diritto a pensione, una volta maturato nel corso del corrente anno, si cristallizza, e può quindi essere esercitato anche successivamente al 2022.
La decorrenza delle pensioni è invece diversificata a seconda del datore di lavoro e della gestione INPS: i dipendenti del privato e i lavoratori autonomi dovranno aspettare tre mesi fra la maturazione del requisito e l’accredito del primo assegno pensionistico, mentre per i dipendenti pubblici la finestra è di sei mesi, come già avvenuto per quota 100. Per i primi (privati e autonomi), dunque, la prima decorrenza utile è il 2 aprile (per le gestioni separate INPS il 1° maggio), mentre per i dipendenti della PP.AA. la prima finestra è fissata al 2 luglio (1 agosto per le gestioni separate INPS). Invece, per il personale del comparto Scuola e AFAM, la decorrenza dell’assegno è legata alla data di cessazione dal servizio legata all’inizio del nuovo anno scolastico.
La circolare INPS ribadisce anche le regole per la “cumulabilità”: si può utilizzare il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS, ivi compresi anche quelli da riscatto; non è invece possibile il “cumulo” con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli occasionali e comunque contenuti entro il limite dei 5mila euro lordi annui.
La circolare INPS reca infine alcune importanti precisazioni che è utile richiamare: la prima (punto 5.) riguarda i titolari di assegno ordinario di invalidità, che potranno accedere nell’anno in corso alla pensione anticipata a condizione che cessino dalla titolarità dell’assegno di invalidità; la seconda (punto 7.) riguarda invece strettamente i lavoratori pubblici e conferma che il termine per la liquidazione di TFS/TFR per coloro che accedono a “quota 102” è fissato decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (67 anni) e dopo 24 mesi dopo aver raggiunto il requisito teorico per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le lavoratrici e 42 anni e 10 mesi per i lavoratori). La circolare INPS ricorda però che “rimane ferma la possibilità di accedere all’anticipo finanziario TFS/TFR” che, in base al DL n. 4/2019, potrà essere concesso, nei limiti dell’importo netto di 45mila €, da parte di un Istituto di credito o intermediario finanziario che aderisce all’Accordo quadro sottoscritto dai Ministri PA, MEF e Lavoro e l’ ABI (Associazione bancaria Italiana), poi recepito con DM 19 08.2020, che contiene regole e modulistica per avviare la richiesta di anticipo.
Rispetto ad alcune news apparse sugli organi di stampa, ci teniamo a precisare che come evidenziato dalla Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero, sia nel loro sito che nel loro comunicato stampa, il ricorso sulla questione di Capodanno 2015 è stato perso solo da alcuni ben specificati sindacati, mentre nel caso del Diccap la Corte di Appello di Roma ci ha dato ragione (Sentenza n. 1108/2020 pubbl. il 22/05/2020 RG n. 2511/2017). Importante tra gli altri questo passaggio del Giudice: "Occorre inoltre evidenziare che su 767 assenze, il Comune ha riscontrato solo 31 posizioni anomale, mentre le altre sono state ritenute giustificate. Ne discende che la decisione dei lavoratori di astenersi dalle prestazioni in occasione del Capodanno 2014/15 non è idonea a dimostrare l'esistenza del comportamento illecito."
http://www.romatoday.it/cronaca/vigili-assenti-capodanno-corte-d-appello.html