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Notizie

IL NUOVO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE - LE PRIME NOVITA'

cse flpl nuovo
Il nuovo assegno unico universale: le principali
previsioni in attesa del parere definitivo
Il 18 novembre 2021 è stato approvato, in Consiglio dei Ministri, il decreto attuativo sull’assegno universale di
cui alla legge 1° aprile 2021 n. 46 (art. 2). Il provvedimento dovrà transitare, in ogni caso, al vaglio delle
commissioni competenti di entrambe le Camere per il parere prima del via libera definitivo.
Si tratta di un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun
anno e febbraio dell’anno successivo e sarà corrisposto sulla base della condizione economica dei nuclei
familiari (prendendo a riferimento l’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE - di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159).
Ciò posto, dal 1° marzo 2022 - salvo eventuali modifiche che dovessero intervenire - sarà corrisposto alle
famiglie, direttamente dall’INPS, l’assegno unico e universale per i figli a carico che andrà a sostituire
interamente le seguenti misure:
detrazioni Irpef sui figli a carico;
assegni al nucleo per figli minori;
assegni per le famiglie numerose;
bonus bebè;
premio alla nascita;
fondo natalità per le garanzie sui prestiti.
I beneficiari potranno percepire l’assegno per ogni figlio minore a carico e per i nuovi nati, a decorrere dal
settimo mese di gravidanza, ma anche per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età e per ciascun
figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 21 anno di età, a patto che ricorra una delle seguenti
condizioni:
-frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
-svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore ad un
determinato importo annuale (art. 2 lett. b) legge del 01/04/2021 n. 46);
-sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
-svolga il servizio civile universale. L'assegno sarà pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e sarà
corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza.
Nella determinazione dell'ammontare complessivo si terrà eventualmente conto della quota del beneficio
economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla
base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019.
Per quanto attiene l’ammontare delle somme, che verranno corrisposte ai nuclei familiari, sarà presumibilmente
previsto che:
“per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetterà in
misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si ridurrà
gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un Isee pari a 40.000
euro. Per livelli di Isee superiori a 40.000 euro l’importo rimarrà costante. Inoltre, per ciascun figlio
successivo al secondo sarà prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo
spetterà in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si
ridurrà gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1) fino a raggiungere un valore pari a 15
euro in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Per livelli di Isee superiori a 40.000 euro l’importo
rimarrà costante”;
“per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della
condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a
105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro
mensili in caso di disabilità media”;
“per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è
prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 50 euro mensili”;
“per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno
dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a
15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella
tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante”;
“per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi
dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio;
“nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione
per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o
inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi
indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di
ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta”;
“a decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con
quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo”.
La domanda per l’assegno unico 2022 potrà essere presentata all’INPS dal 1° gennaio 2022 in modalità
telematica (quindi anche autonomamente con il proprio SPID) oppure presso gli istituti di Patronato. Avrà
validità annuale e per ciascun anno sarà riferito al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di
presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.

SOTTOSCRITTA L’IPOTESI DI NUOVO ACCORDO QUADRO IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PUBBLICO IMPIEGO E PER LA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO ELETTORALE

IL TESTO DELL'ACCORDO QUADRO SUL RINNOVO DELLE RSU

SOTTOSCRITTA L’IPOTESI DI NUOVO ACCORDO QUADRO IN
MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PUBBLICO IMPIEGO
E PER LA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO ELETTORALE
Definito nel corso della riunione tenutasi ieri tra Aran e Confederazioni rappresentative del lavoro
pubblico, il nuovo Accordo Collettivo Quadro in materia di costituzione delle RSU e per la
definizione del regolamento elettorale.
Un testo che aggiorna alcune disposizioni rispetto all’ACQ precedente, con particolare riferimento
all’elettorato attivo e passivo, alle modalità di funzionamento delle RSU, alle modalità di
presentazione delle liste, alla piena esigibilità di fronte alle Commissioni elettorali dei dispositivi
del Comitato dei garanti in caso di controversie.
Da segnalare la possibilità, ora prevista, della presentazione delle liste mediante l’utilizzo della
posta elettronica certificata e della firma digitale del presentatore, in alternativa alla
presentazione fisica presso gli Uffici. Una nuova opportunità, frutto di una nostra specifica
richiesta poi condivisa dall’Aran, nonostante le numerose e inaccettabili resistenze di altre
Confederazioni sindacali.
Condizione questa ancora più necessaria in una fase in cui l’emergenza sanitaria purtroppo non è
finita, che permetterà di evitare le strozzature e le difficoltà che fatalmente potrebbero crearsi in
una tornata elettorale che interesserà decine di migliaia di posti di lavoro.
Ora per la partenza formale delle procedure bisognerà concordare a breve presso l’Aran il
Protocollo il calendario elettorale (a meno di ritardi e/o imprevisti le elezioni si terranno entro il 15
aprile 2022).
Alleghiamo il testo dell’Ipotesi di Accordo Collettivo Quadro che diventerà esecutivo al momento
della sottoscrizione definitiva dopo il previsto iter degli organi di controllo.
Il Coordinamento Generale

A partire dal 15 novembre 2021 i cittadini italiani potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita,

A partire dal 15 novembre 2021 i cittadini italiani potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.
 
Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:
 
● Anagrafico di nascita
● Anagrafico di matrimonio
● di Cittadinanza
● di Esistenza in vita
● di Residenza
● di Residenza AIRE
● di Stato civile
● di Stato di famiglia
● di Stato di famiglia e di stato civile
● di Residenza in convivenza
● di Stato di famiglia AIRE
● di Stato di famiglia con rapporti di parentela
● di Stato Libero
● Anagrafico di Unione Civile
● di Contratto di Convivenza
 
Per accedere al portale
 
 
è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. 
 
Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.
 
Il progetto Anpr è un progetto del ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.
 
L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche. 
 
Permette ai dati di dialogare, evitando duplicazioni di documenti, garantendo maggiore certezza del dato anagrafico e tutelando i dati personali dei cittadini.
 
Ad oggi, ANPR raccoglie i dati del 98% della popolazione italiana con 7794 comuni già subentrati e i restanti in via di subentro.
 
L’Anagrafe nazionale, che include l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) pari a 5 milioni di persone, coinvolge oltre 57 milioni di residenti in Italia e sarà ultimata nel corso del 2021.
 
Sul portale
 
 
è possibile monitorare l’avanzamento del processo di adesione da parte dei Comuni italiani.
 
https://www.interno.gov.it/it/notizie/anpr-certificati-anagrafici-online-e-gratuiti-i-cittadini?fbclid=IwAR04hDXpfgkIP-1dS8nX_pTylCHv8spDwZ6hvubBarpkt3hPxf9-bq7KUbs 7

QUOTA 100: DOMANDE ANCHE DOPO IL 31 DICEMBRE 2021

QUOTA 100: DOMANDE ANCHE DOPO IL 31 DICEMBRE 2021

Sono arrivate al nostro Dipartimento Consulenza legale numerose richieste di delucidazioni circa la possibilità di
presentare un’istanza per andare in pensione con la cosiddetta Quota 100 dopo il 2021.
Come noto l'articolo 14 del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 ha introdotto dal 2019, in
via sperimentale e limitatamente al triennio 2019/2021, la facoltà di andare in pensione al
raggiungimento di una età anagrafica di 62 anni unitamente a 38 anni di contribuzione. La
sperimentazione si rivolge a tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi assicurati all'INPS, che entro il
31 dicembre 2021 raggiungano i predetti requisiti.
Ebbene, il comma 1 di questo articolo dispone espressamente che il diritto acquisito entro il 31
dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data (cd. principio della
cristallizzazione del diritto a pensione).
Ciò significa che il lavoratore che abbia raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31
dicembre 2021, può scegliere di andare in pensione anche in un momento successivo senza
perdere questa possibilità.

ESITO RIUNIONE PER IL RINNOVO DEI CCNL - E' UN PARADOSSO!

Roma, 10 set - (Nova) - Nella riunione congiunta dell'8
settembre i Comitati di Settore Regioni-Sanita' e Autonomie
locali hanno approvato e trasmesso all'Aran l'Atto di
indirizzo per il rinnovo del Contratto collettivo di lavoro
per il personale non dirigente del comparto delle Funzioni
locali per il triennio 2019/2021, interessando 430 mila
dipendenti di Comuni, Province, Regioni e Camere di
Commercio. "Il nuovo contratto non si limitera' alla
distribuzione degli aumenti contrattuali, ma interverra' su
alcuni ambiti strategici per il rafforzamento delle nostre
organizzazioni e il potenziamento dell'azione
amministrativa" affermano Jacopo Massaro, presidente del
Comitato di settore Autonomie locali e Davide Carlo
Caparini, presidente del Comitato di settore Regioni -
Sanita'. "Un primo fronte - spiegano - e' quello della
valorizzazione delle posizioni organizzative a cui sono
conferiti incarichi implicanti maggiori responsabilita'
gestionali o livelli piu' elevati di autonomia e
specializzazione professionale, bilanciata dalla
possibilita' di orientare il sistema di verifica degli
obiettivi anche ai fini della permanenza nell'incarico.
L'Atto di indirizzo chiede poi di proseguire nel percorso
delle semplificazioni procedurali avviato nella tornata
contrattuale 2016/2018. Tale semplificazione deve
interessare sia la disciplina delle progressioni economiche,
per le quali si devono perseguire gli obiettivi di maggiore
inclusivita' e scansione temporale dei passaggi nella vita
lavorativa, ferma comunque la correlazione con la
valutazione individuale, che le modalita' di costituzione e
utilizzo dei fondi per il salario accessorio, che sono
ancora caratterizzati da tecnicismi eccessivi. Rispetto alla
distribuzione del fondo, inoltre, i Comitati di settore
chiedono di concentrare la contrattazione di secondo livello
sulle risorse destinabili alla performance, alle premialita'
e alle progressioni economiche, rimettendo gli istituti
indennitari alle scelte organizzative degli Enti. Il nuovo
Contratto dovra' infine affrontare la sfida dell'adeguamento
degli istituti contrattuali interessati dalle nuove
modalita' lavorative a distanza, preservando comunque le
competenze datoriali sulle materie relative
all'organizzazione degli uffici, e promuovere la formazione
come investimento organizzativo sulle competenze
professionali e sulle abilita' lavorative necessarie per
rispondere a una domanda di servizi rivoluzionata in questi
ultimi anni". (Rin)

PER IL DIPENDENTE PUBBLICO NON C'E' DIRITTO ALL'AVVICINAMENTO!

CSE FLPL

Dipendenti pubblici, non c’è diritto all’avvicinamento
Non esiste un diritto soggettivo del dipendente pubblico al riavvicinamento alla sede di lavoro, più
vicina al domicilio della persona da assistere essendo la richiesta del singolo recessiva rispetto
all’interesse della collettività
Non esiste un diritto soggettivo del dipendente pubblico al riavvicinamento alla sede di lavoro, più
vicina al domicilio della persona da assistere (art. 33, comma 5, I. n. 104/1992), essendo la richiesta
del singolo recessiva rispetto all'interesse della collettività. Infatti, nell'equo bilanciamento tra gli
interessi coinvolti il legislatore ha condizionato il trasferimento all'inciso «ove possibile», in ragione
proprio del preminente interesse organizzativo dell'ente pubblico. Con queste motivazioni la
Cassazione (ordinanza n.22885/2021) ha respinto il ricorso, di una dipendente ministeriale, al
trasferimento di sede in ragione del rilevante interesse organizzativo dell'ente a confermarla nella
sede di appartenenza.
La vicenda
Una dipendente del ministero della giustizia si è vista negare il trasferimento, presso la sede più vicina
alla madre portatrice di handicap grave (100%), nonostante le disposizioni previste dall'art. 33,
comma 5, legge n. 104/1992. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte di appello, cui la dipendente
aveva chiesto di ordinare il suo trasferimento, hanno rigettato il ricorso, precisando che la
disposizione legislativa, invocata dalla dipendente, non configurasse un diritto assoluto, tanto che la
norma precisa che il diritto, alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da
assistere, sussiste solo «ove possibile». La dipendente ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione,
censurando la decisione dei giudici di appello per aver subordinato, il diritto di scelta della sede di
lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, ad un potere discrezionale
dell'amministrazione.
La conferma
Per i giudici di Piazza Cavour la Corte di appello ha correttamente interpretato la giurisprudenza di
legittimità che ha, più volte, ribadito che, il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della
persona invalida da assistere, non è un diritto soggettivo assoluto ed illimitato ma è assoggettato al
potere organizzativo dell'Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà
rendere il posto «disponibile» tramite un provvedimento di copertura del posto «vacante». Infatti,
l'inciso utilizzato dal legislatore «ove possibile» comporta un bilanciamento degli interessi in conflitto
(interesse al trasferimento del dipendente ed interesse economico-organizzativo del datore di lavoro),
soprattutto in materia di rapporto di lavoro pubblico, laddove tale bilanciamento riguarda l'interesse
della collettività. Il trasferimento rappresenta, infatti, uno strumento indiretto di tutela in favore delle
persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della
sede ove svolgere l'attività lavorativa, al fine di rendere quest'ultima, il più possibile compatibile, con
la funzione solidaristica di assistenza del soggetto invalido ma non è l'unico strumento posto a tutela
della solidarietà assistenziale. Tuttavia, detta possibilità non può ledere le esigenze economiche,
produttive od organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico,
non può tradursi in un danno per l'interesse della collettività. Inoltre, la vacanza del posto, nella sede
di trasferimento, è condizione necessaria ma non sufficiente, restando l'ente libero di decidere di
coprire una data vacanza, ovvero di privilegiare altre soluzioni.