logo diccap 2022b

Notizie

IPOTESI CNL - CI CONFRONTIAMO CON LA BASE IN DATA 11.09.22 - PRIMO INCONTRO - IN REMOTO. PER DIRIGENTI E RSU INVIATE L'ADESIONE A: SEGRETERIA@SULPL.IT - CONSULENZALEGALE@DICCAP.IT

PRIMO INCONTRO DELLA STRUTTURA - CON I PROPRI DIRIGENTI E NUOVE RSU - SULL'IPOTESI DEL CNL 2019/2021. FORMAZIONE SINDACALE CHE SARA' TENUTA DAI SEGRETARI DOTT. GIUSEPPE BONFILIO E MARIO ASSIRELLI. NEI PROSSIMI MESI EFFETTUEREMO ALTRI PERIODICI INCONTRI SIA IN REMOTO CHE IN PRESENZA (I COORDINATORI REGIONALI POSSONO ORGANIZZARE GIORNATE FORMATIVE SUL CNL PRESSO LE LORO SEDI) PROPRIO SU QUESTO ARGOMENTO E, NATURALMENTE, CONTINUEREMO CON LA FORMAZIONE SINDACALE ORDINARIA COM'E' BUONA ABITUDINE DI QUESTA O.S. PER AVERE LA BASE SEMPRE AGGIORNATA!!!

VI SARA' INVIATO IL LINK 24 ORE PRIMA DELL'INCONTRO.

 

FORMAZIONE SINDACALE SUL NUOVO CNL

https://sulpl.it/notizie-in-primo-piano-3/2645-firmata-l-ipotesi-del-nuovo-cnl-scaduto-al-31-12-2022-lo-racconteremo-insieme-all-incontro-del-11-settembre-pv

firmata l'ipotesi del cnl 2019-2021 - nella giornata della morte del nostro Paolo Sarasini .... ci mancherai per SEMPRE!

LUTTO SULPL  paolino
 
E’ stata sottoscritta ieri 4 agosto 2022 l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021.
Viene quindi firmata l’ipotesi di CNL con il periodo di copertura già scaduto il 31 dicembre 2021, i lavoratori ricorderanno che questa discrasia è dovuto al ritardo accumulatosi, che di fatto ha sottratto ai lavoratori un rinnovo contrattuale con conseguente mancato adeguamento delle risorse arretrate.
E’ stata operata una revisione del sistema di classificazione del personale risalente al CNL 31 marzo 1999 con la previsione di 4 aree: degli operatori, operatori esperti, degli istruttori, dei funzionari e dell’elevata qualificazione.
La revisione del sistema di classificazione del personale non tiene conto delle esigenze particolari dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, in materia, i quali per la gestione dei servizi hanno necessità di un sistema che preveda un’articolazione a catena di Comando, indispensabile per lavoratori di Polizia.
Non è stata risolta la questione del lavoro festivo infrasettimanale che ha generato nel corso degli anni una notevole mole di contenziosi.
Previsto l’aumento dell’indennità di vigilanza per € 200,00 annue lordi.
Resta la forbice sull’indennità di lavoro esterno, commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno, seppur con aumento nei nuovi valori da € 1,00 a € 15,00 questo continuerà a determinare disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono le stesse funzioni legate alla capienza dei fondi dei vari enti.
Il sistema delle progressioni orizzontali resta invariato, a nostro avviso, le PEO dovrebbero essere concesse, come in altri comparti con il criterio dell’anzianità di servizio.
L’incremento retributivo medio del comparto arriva a 117,53 euro. Gli arretrati medi del contratto sono pari a circa 1.727,63 euro.
Nell’ipotesi è stata  prevista una soluzione classificatoria per il personale della sezione educativa e scolastica e inserita una nuova sezione per le professioni ordinistiche.
Viene disciplinato, come per le funzioni centrali, anche il lavoro a distanza nelle tipologie di lavoro agile e lavoro da remoto in sostituzione della tipologia di telelavoro.
Resta confermato l’incontro di formazione per i nostri quadri e RSU per l’11 settembre 2022, ulteriori comunicati verranno diramati nei prossimi giorni.
Ufficio di Presidenza
05.08.22

E’ possibile attribuire un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente inquadrato in categoria C, pur in presenza di personale inquadrato in categoria D? Riscatto LAUREA

E’ possibile attribuire un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente inquadrato in categoria C,
pur in presenza di personale inquadrato in categoria D?
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, commi 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018, in deroga a quanto previsto
dall’art. 13, comma 2, dello stesso CCNL, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, in cui, pure essendo in
servizio dipendenti inquadrati in categoria “D”, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico
ad interim di
posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali richieste, al fine di garantire la
continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire
l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria “C”, purché in possesso delle necessarie
capacità ed esperienze professionali. Questa facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in
cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per
l’acquisizione di personale della categoria “D”.

Riscatto della laurea, quando conviene (e quando no): i conti per tutte le età Gli esempi: da 30 a 60 anni
Riscattare gratuitamente gli anni di studio all’università, seguendo l’esempio della Germania. È la proposta
rilanciata poche settimane fa dal presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, convinto che l’iniziativa «possa
incentivare i ragazzi a studiare, in un Paese in cui la percentuale di laureati è la più bassa in Unione Europea
dopo la Romania (il 20% tra i 25 e i 64 anni nel 2021, contro una media Ue del 33,4%, ndr)».
Un intervento che necessiterebbe però di risorse importanti, stimate dall’Inps in circa 4 miliardi di euro. E,
oltre a incentivare i giovani a studiare, il riscatto servirebbe anche ad «anticipare l’età pensionabile,
compensando l’ingresso differito nel mercato del lavoro a causa dei periodi di studio», ha puntualizzato
Tridico in occasione del Festival del Lavoro che si è tenuto a Bologna a fine giugno.
A oggi, l’unica agevolazione di cui si può godere è
il riscatto della laurea in forma agevolata (il cosiddetto
riscatto light)
, a un costo per ogni anno di università di 5.360,19 euro, deducibile al 100% ai fini fiscali.
Inoltre, l’importo complessivo (su cinque anni, per esempio, si spendono 26.800,95 euro) può essere
rateizzato fino a 120 rate (10 anni) senza interessi. Un investimento che, in base alla propria anzianità
lavorativa, e quindi agli anni di contributi versati, potrebbe essere utile ad anticipare il pensionamento o a
rimpolpare la rendita. Anche se ci sono casi limite in cui il riscatto non risulta conveniente ai fini del ritiro
anticipato dalla vita lavorativa.

GIORNATA ASSENZA VISITE SPECIALISTICHE TERAPIE ESAMI ECC.. E ALTRO ...

La giornata di assenza per l’espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici in
concomitanza ad una incapacità lavorativa, conseguente ad una patologia in atto, è imputata a malattia,
con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento
giuridico ed economico?
Nel merito del quesito in oggetto si ritiene opportuno evidenziare che la fattispecie di cui sopra è
specificatamente disciplinata dall’art. 35, comma 11, del CCNL del 21.05.2018 e riguarda il lavoratore che,
trovandosi già in una situazione di incapacità lavorativa temporanea dipendente da una patologia in atto,
deve, contemporaneamente, sottoporsi ad una visita specialistica o deve comunque effettuare terapie o
esami diagnostici. Ai sensi della richiamata disciplina contrattuale, il lavoratore fruirà di una intera giornata
di assenza che dovrà essere giustificata sia con la specifica attestazione del medico curante (comma 11, lett.
a ) sia con l’attestazione di presenza della struttura sanitaria che ha effettuato la prestazione (comma 11,
lett. b ). La predetta giornata, come espressamente chiarito dalla norma, è imputata a malattia, con la
conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed
economico. Per questa casistica, pertanto, non trova applicazione la disciplina dei permessi orari di cui
all’art.35, comma 1, del CCNL del 25.1.2018 e l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte
delle 18 ore annue di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
Qual è il trattamento economico spettante ad un lavoratore a cui siano state assegnate le mansioni
superiori, qualora si assenti per ferie o malattia?
In relazione al quesito in oggetto si evidenzia che la disciplina contrattuale prevista dall’art. 8, comma 7, del
CCNL del 14.9.2000, nel disciplinare l’istituto delle “mansioni superiori” rinvia, per quanto non
espressamente regolato, alle disposizioni di cui al D. Lgs 165/2001.
Relativamente alla questione posta, pertanto, non può che farsi riferimento ai contenuti di cui all’art. 52,
comma 4, del richiamato D. Lgs 165 del 2001 secondo il quale, quando ricorrono i presupposti per
l’assegnazione del pubblico dipendente a mansioni superiori “
per il periodo di effettiva prestazione, il
lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore
”.
Si ritiene, pertanto che, nel caso di fruizione di giornate di ferie, nonché nei casi di assenza imputabile a
malattia, infortunio o permesso per motivi personali, il trattamento retributivo differenziale connesso
all’espletamento di mansioni superiori non debba essere corrisposto in quanto, nelle predette giornate, la
prestazione lavorativa non viene effettuata.
Diversamente, si ritiene che il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori debba essere
erogato in occasione delle festività e delle giornate di riposo settimanale in quanto tali giornate non
interrompono la necessaria continuità nell’esercizio delle mansioni superiori