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Notizie

Il nuovo modello di dichiarazione IMU

Il nuovo modello di dichiarazione IMU

Gli allegati da consultare:

 

Dichiarazione IMU............................................................................... 2

Premessa........................................................................................ 2

IMU............................................................................................... 2

IMPI............................................................................................... 2

In quali casi deve essere presentata.................................................... 3

Modalità di invio............................................................................... 4

 

Dichiarazione IMU

Premessa

Alla conferenza Stato-Città è stato presentato il nuovo modello di dichiarazione IMU unificato che racchiude sia la dichiarazione dell’imposta municipale unica (IMU) sia quella per l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi). Si precisa che il modello non è ancora stato approvato e potrebbe quindi non essere quello definitivo.

RICORDA! il Dl Semplificazioni ha prorogato per il 2022 il termine ultimo per l’invio della dichiarazione in esame in attesa dell’approvazione del modello.

Adempimento

Scadenza

Proroga

Dichiarazione IMU 2021

30 giugno 2022

31 dicembre 2022

IMU

L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.

La dichiarazione IMU deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Come già accennato per le variazioni intervenute nel 2021 la dichiarazione IMU andrà inviata entro il 31 dicembre 2022.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. L’unica eccezione è rappresentata dagli enti non commerciali poiché in base a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020 n.160/2019 tali soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU ogni anno.

IMPI

Dall’anno 2020 è stata istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

La dichiarazione dovrà essere presentata, a regime, a partire dal 2023 per le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2022, poiché è stato stabilito che per gli anni 2020 e 2021 i soggetti passivi che hanno versato il tributo comunicano allo Stato le informazioni relative alla base imponibile e all’imposta versata per i medesimi anni 2020 e 2021, relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale.

In quali casi deve essere presentata

Come già accennato, l’obbligo di invio della dichiarazione sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune. Pertanto, si può affermare che la dichiarazione IMU deve essere presentata quando:

1)   Gli immobili godono di riduzioni dell’imposta

·         fabbricati di interesse storico o artistico;

·         fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

·         le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato;

·         fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce

NOTA BENE - per le abitazioni locate a canone concordato è venuto meno l’obbligo dichiarativo dal momento che ormai i comuni sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’imposta da parte del contribuente.

2)   Il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione

·         l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;

·         l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

·         l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile;

·         il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile;

·         l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;

·         l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;

·         l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;

·         gli immobili esenti, vale a dire i fabbricati con destinazione ad usi culturali;

·         i terreni agricoli, posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole;

·         l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU;

·         il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;

·         è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;

·         è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;

·         le parti comuni dell’edificio sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;

·         l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà);

·         l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;

·         si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori).

NOTA BENE - la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale

 

CON IL CEDOLINO DI LUGLIO, BONUS UNA TANTUM DI 200 € AI PENSIONATI UNA MISURA CERTO UTILE, MA SERVONO ALTRE SCELTE DI REDISTRIBUZIONE

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CON IL CEDOLINO DI LUGLIO, BONUS UNA TANTUM DI 200 € AI PENSIONATI

UNA MISURA CERTO UTILE, MA SERVONO ALTRE SCELTE DI REDISTRIBUZIONE

 

Dopo il passaggio in Consiglio dei Ministri del 2 e 5 maggio uu.ss., ha visto finalmente la luce, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022, il Decreto Legge n. 50 di pari data.

Trattasi del c.d. “Decreto Aiuti”, che contiene una serie di misure contro l’inflazione che sta crescendo (l’ultimo dato di aprile 2022 ha registrato una crescita stimata al 6% su base annua) e contro il caro bollette per famiglie e imprese, misure che pesano complessivamente per circa 14 miliardi di euro.

Tra le misure varate, di particolare interesse per i pensionati appare il c.d. “bonus da 200 €”, che il decreto connota tecnicamente come “indennità una tantum”, che verrà erogato con il cedolino del mese di luglio ai circa 13,7 milioni di pensionati che hanno un reddito 2021 sotto i 35mila €., misura questa che pesa per 6,5 mld di €, interamente coperti con l’aumento della tassa sugli extra profitti dell’energia, che passa dal 10 al 25%.

La norma che riguarda il “bonus 200 €” per i pensionati è contenuta nell’art. 32 del D.L. 50, che indica i requisiti necessari per percepirlo e le modalità per la sua erogazione da parte INPS o altro Ente previdenziale.

Per poter percepire il “bonus 200 €” il/la pensionato/a deve:

  • essere residente in Italia;
  • essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale o per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF non superiore per l’anno 2021 a 35.000 €, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

Nel computo del reddito, debbono essere esclusi: i trattamenti di fine rapporto/fine servizio (TFR/TFS); il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; l’Assegno Unico Universale, gli assegni familiari di varia natura e le indennità di accompagnamento per i ciechi parziali e/o sordi nati tali o diventate tali nei primi anni di vita.

Dunque, non è previsto il calcolo dell’ISEE, che si riferisce all’intero nucleo familiare, ma il conteggio riguarda il solo reddito della singola persona, quindi in famiglia potranno arrivare più bonus da 200 euro se altri componenti sono in possesso dei requisiti richiesti.

Oltre ai pensionati, destinatari del “bonus 200 €” sono però anche altre categorie: in primo luogo, i quasi 14 mln di lavoratori dipendenti con reddito anch’essi non superiore a 35.000 €, che la percepiranno a luglio in busta paga; i lavoratori dello spettacolo e del turismo, badanti e colf, lavoratori stagionali, precari e disoccupati; i lavoratori autonomi, per i quali il decreto prevede l’istituzione di un fondo ad hoc, ma i cui criteri di distribuzione saranno però fissati entro un mese; infine, i circa 900mila percettori del Reddito di Cittadinanza, frutto di un’ultima mediazione politica all’interno del Governo e della forze politiche che lo sostengono.

 

Il “bonus 200 €” verrà corrisposto a luglio p.v. in via automatica dall’INPS o altro Ente previdenziale ai pensionati, e analogamente automatica sarà anche l’erogazione nella busta paga di luglio p.v. per lavoratori dipendenti e percettori del Reddito di Cittadinanza; per altre categorie, lavoratori autonomi in primis, invece, l’erogazione del bonus sarà a domanda dell’interessato.

Come CSE FLP Pensionati, esprimiamo una valutazione positiva sul “bonus 200 €”, che va incontro di certo alla esigenze delle famiglie gravate da bollette sempre più insostenibili e da un costo della vita che cresce giorno dopo giorno, ma che rappresenta però solo una piccola misura una tantum, a fronte di una esigenza ben più larga, e più volte da noi rappresentata nelle diverse sedi, quella di una politica economica che operi strutturalmente, attraverso strumenti adeguati, ad una redistribuzione del reddito più a favore dei ceti più deboli, tra i quali è certamente ricompresa la stragrande maggioranza dei pensionati, che vedono il loro potere d’acquisto ridursi ogni giorno di più e che stanno pagando un prezzo altissimo alla crisi economica che il Paese vive da più tempo.

 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLP PENSIONATI