Il nuovo assegno unico universale: le principali
previsioni in attesa del parere definitivo
Il 18 novembre 2021 è stato approvato, in Consiglio dei Ministri, il decreto attuativo sull’assegno universale di
cui alla legge 1° aprile 2021 n. 46 (art. 2). Il provvedimento dovrà transitare, in ogni caso, al vaglio delle
commissioni competenti di entrambe le Camere per il parere prima del via libera definitivo.
Si tratta di un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun
anno e febbraio dell’anno successivo e sarà corrisposto sulla base della condizione economica dei nuclei
familiari (prendendo a riferimento l’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE - di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159).
Ciò posto, dal 1° marzo 2022 - salvo eventuali modifiche che dovessero intervenire - sarà corrisposto alle
famiglie, direttamente dall’INPS, l’assegno unico e universale per i figli a carico che andrà a sostituire
interamente le seguenti misure:
detrazioni Irpef sui figli a carico;
assegni al nucleo per figli minori;
assegni per le famiglie numerose;
bonus bebè;
premio alla nascita;
fondo natalità per le garanzie sui prestiti.
I beneficiari potranno percepire l’assegno per ogni figlio minore a carico e per i nuovi nati, a decorrere dal
settimo mese di gravidanza, ma anche per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età e per ciascun
figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 21 anno di età, a patto che ricorra una delle seguenti
condizioni:
-frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
-svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore ad un
determinato importo annuale (art. 2 lett. b) legge del 01/04/2021 n. 46);
-sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
-svolga il servizio civile universale. L'assegno sarà pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e sarà
corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza.
Nella determinazione dell'ammontare complessivo si terrà eventualmente conto della quota del beneficio
economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla
base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019.
Per quanto attiene l’ammontare delle somme, che verranno corrisposte ai nuclei familiari, sarà presumibilmente
previsto che:
“per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetterà in
misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si ridurrà
gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un Isee pari a 40.000
euro. Per livelli di Isee superiori a 40.000 euro l’importo rimarrà costante. Inoltre, per ciascun figlio
successivo al secondo sarà prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo
spetterà in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si
ridurrà gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1) fino a raggiungere un valore pari a 15
euro in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Per livelli di Isee superiori a 40.000 euro l’importo
rimarrà costante”;
“per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della
condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a
105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro
mensili in caso di disabilità media”;
“per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è
prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 50 euro mensili”;
“per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno
dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a
15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella
tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante”;
“per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi
dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio;
“nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione
per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o
inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi
indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di
ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta”;
“a decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con
quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo”.
La domanda per l’assegno unico 2022 potrà essere presentata all’INPS dal 1° gennaio 2022 in modalità
telematica (quindi anche autonomamente con il proprio SPID) oppure presso gli istituti di Patronato. Avrà
validità annuale e per ciascun anno sarà riferito al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di
presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.