logo diccap 2022b

Notizie

CIRCOLARE INPS CON LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE A “QUOTA 102

NOTIZIARIO N. 5

CIRCOLARE INPS CON LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE A “QUOTA 102”

Con circolare della Direzione Centrale Pensioni n. 38 dell’8 marzo u.s., condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e che qui alleghiamo per opportuna conoscenza dei lavoratori interessati, l’INPS ha fornito le attese istruzioni in merito all’applicazione della pensione anticipata con la c.d. “quota 102”, che, come si ricorderà, è stata introdotta con norma contenuta nella legge di bilancio 2022 (art.1, comma 87, Legge 31.12.2021, n. 310) dopo lo stop a “quota 100”, motivato dal Governo in ragione dei dichiarati alti costi di quell’opzione, e anche per assicurare un po' di flessibilità in più nelle uscite dal lavoro nel corso del 2022.

Come si legge nella circolare INPS, possono accedere a “quota 102” i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei settori pubblico e privato, e gli iscritti alle gestioni separate INPS, che entro il 31 dic. 2022 maturino un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni (non può invece accedere a “quota 102” il personale del “Comparto Sicurezza e Difesa”, e dunque quello delle Forze Armate, Forze di polizia, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco). Il diritto a pensione, una volta maturato nel corso del corrente anno, si cristallizza, e può quindi essere esercitato anche successivamente al 2022.

La decorrenza delle pensioni è invece diversificata a seconda del datore di lavoro e della gestione INPS: i dipendenti del privato e i lavoratori autonomi dovranno aspettare tre mesi fra la maturazione del requisito e l’accredito del primo assegno pensionistico, mentre per i dipendenti pubblici la finestra è di sei mesi, come già avvenuto per quota 100. Per i primi (privati e autonomi), dunque, la prima decorrenza utile è il 2 aprile (per le gestioni separate INPS il 1° maggio), mentre per i dipendenti della PP.AA. la prima finestra è fissata al 2 luglio (1 agosto per le gestioni separate INPS). Invece, per il personale del comparto Scuola e AFAM, la decorrenza dell’assegno è legata alla data di cessazione dal servizio legata all’inizio del nuovo anno scolastico.

La circolare INPS ribadisce anche le regole per la “cumulabilità”: si può utilizzare il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS, ivi compresi anche quelli da riscatto; non è invece possibile il “cumulo” con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli occasionali e comunque contenuti entro il limite dei 5mila euro lordi annui.

La circolare INPS reca infine alcune importanti precisazioni che è utile richiamare: la prima (punto 5.) riguarda i titolari di assegno ordinario di invalidità, che potranno accedere nell’anno in corso alla pensione anticipata a condizione che cessino dalla titolarità dell’assegno di invalidità; la seconda (punto 7.) riguarda invece strettamente i lavoratori pubblici e conferma che il termine per la liquidazione di TFS/TFR per coloro che accedono a “quota 102” è fissato decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (67 anni) e dopo 24 mesi dopo aver raggiunto il requisito teorico per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le lavoratrici e 42 anni e 10 mesi per i lavoratori). La circolare INPS ricorda però che “rimane ferma la possibilità di accedere all’anticipo finanziario TFS/TFR” che, in base al DL n. 4/2019, potrà essere concesso, nei limiti dell’importo netto di 45mila €, da parte di un Istituto di credito o intermediario finanziario che aderisce all’Accordo quadro sottoscritto dai Ministri PA, MEF e Lavoro e l’ ABI (Associazione bancaria Italiana), poi recepito con DM 19 08.2020, che contiene regole e modulistica per avviare la richiesta di anticipo.

SENTENZA DEFINITIVA SCIOPERO ROMA 2015 - NOI ABBIAMO VINTO ALTRI NO!

Rispetto ad alcune news apparse sugli organi di stampa, ci teniamo a precisare che come evidenziato dalla Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero, sia nel loro sito che nel loro comunicato stampa, il ricorso sulla questione di Capodanno 2015 è stato perso solo da alcuni ben specificati sindacati, mentre nel caso del Diccap la Corte di Appello di Roma ci ha dato ragione (Sentenza n. 1108/2020 pubbl. il 22/05/2020 RG n. 2511/2017). Importante tra gli altri questo passaggio del Giudice: "Occorre inoltre evidenziare che su 767 assenze, il Comune ha riscontrato solo 31 posizioni anomale, mentre le altre sono state ritenute giustificate. Ne discende che la decisione dei lavoratori di astenersi dalle prestazioni in occasione del Capodanno 2014/15 non è idonea a dimostrare l'esistenza del comportamento illecito."

 

sentenza_rigetto_cda_roma.pdf

 

http://www.romatoday.it/cronaca/vigili-assenti-capodanno-corte-d-appello.html

Ecco le ultime novità riguardanti la trattativa sul Rinnovo Contratto Enti Locali 2022 - arrivano le indicazioni sui festivi infrasettimanali chiesti a gran voce dal Diccap

USB CSE

Ecco le ultime novità riguardanti la trattativa sul Rinnovo Contratto Enti Locali 2022 analizzata
sotto la lente delle recenti riunioni tra ARAN e Organizzazioni Sindacali.
Prosegue il negoziato per il rinnovo del CCNL delle Funzioni Locali.
L’ARAN ha proposto un testo che riprende, con ulteriori aggiornamenti, temi legati al rapporto di
lavoro e ai contratti di lavoro flessibili, integrato dalla parte relativa alle relazioni sindacali.
Queste novità integrano quelle precedentemente emerse negli incontri precedenti.
Le ultime novità riguardanti il Rinnovo Contratto Enti Locali 2022
A fronte della conferma di alcune proposte sindacali, come la possibilità di riconoscere l’indennità
di turno anche in caso di compresenza per i servizi educativi, il testo sul rapporto di lavoro e contratti
di lavoro flessibili, si registrano secondo i sindacati pochi altri avanzamenti e alcuni elementi
vistosamente inaccettabili, come l’aumento della percentuale massima di contratti di lavoro a
tempo determinato, o l’assordante silenzio sulla nuova disciplina del festivo infrasettimanale.
Ancora più inaccettabile risulta la quasi totale mancanza di riscontro alle nostre proposte sulle
relazioni sindacali.
Nulla risulta detto:
• sul recupero delle relazioni sindacali su materie presenti nei vecchi
contratti 
(calendario educativi; criteri di attribuzione delle mansioni superiori; mobilità
interna; ecc.);
• sulla diffusione dell’Organismo paritetico agli enti con meno di 300 dipendenti; su
tempi certi per la contrattazione decentrata;
• sul confronto in merito ai fabbisogni occupazionali e all’organizzazione del lavoro.
I sindacati hanno dunque contestato all’ARAN il fatto di aver ignorato questi temi e di non aver
risposto a questioni che hanno evidenziato essere cruciali.
Gli impegni presi da ARAN
Al termine della discussione l’ARAN si è impegnata ad affrontare alcune questioni.
• Verrà fatta una ricognizione complessiva sulle norme dei vecchi contratti che hanno
riflessi sulle relazioni sindacali per aggiornare gli articoli su confronto e contrattazione.
• E verrà formulata una proposta sui tempi certi di contrattazione che avrà
indicativamente come orizzonte il primo quadrimestre dell’anno.
• Sull’Organismo paritetico l’Agenzia ha assunto l’idea di fare una proposta per
estenderne la diffusione agli enti con meno di 300 dipendenti.
• Infine sul festivo infrasettimanale l’ARAN ha confermato la volontà di proporre un
testo e sui tempi di vestizione si faranno ulteriori riflessioni che i sindacati
verificheranno nei prossimi incontri.
L’ARAN pertanto invierà nelle prossime settimane un testo rivisto alla luce di questi impegni.

Lavoratore sospeso perché non vaccinato, lo stipendio va restituito

Lavoratore sospeso perché non vaccinato, lo stipendio va restituito. Tar: grave pregiudizio negare la
retribuzione
Un decreto del TAR del Lazio che potrà aprire una finestra significativa, se non si tratterà di un caso
isolato, verso quei provvedimenti di sospensione della retribuzione che hanno riguardato una
quantità importante di lavoratori pubblici, scuola inclusa, ai quali non è stato neanche riconosciuto
l’assegno alimentare, in caso di mancata vaccinazione.
Il TAR del Lazio, con decreto 726 del 2/2/22, si pronuncia verso il ricorso proposto da un lavoratore
come difeso dal proprio legale, contro il Ministero della Giustizia, per chiedere l’annullamento del
provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o
del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e
comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 2
comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172; – dell’invito a produrre documentazione relativa
all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione; – del decreto legge 26 novembre 2021, n, 172
recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in
sicurezza delle attività economiche e sociali”; – del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante
“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante
l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del
sistema di screening”; – del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e
di concorsi pubblici”; – della legge 28 maggio 2021, n. 76; – della legge 23 luglio2021, n. 106; – del
d.l. 7 gennaio 2022, n.1; – di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale,
antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.
Negare la retribuzione al dipendente è grave pregiudizio
Affermano i giudici che :”considerato che il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimità
costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in
regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo
svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria
collegiale; Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di
sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile,
tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale“, concludono
in questo modo: “Accoglie l’istanza di misura cautelare monocratica sino all’esame collegiale,
limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo”. D’altronde l’avevamo
osservato su O.S che quando l’emergenza pandemica si sarebbe attenuata, cosa che ora si sta
verificando, non era da escludere una inversione di marcia da parte della giurisprudenza su
tematiche complesse come queste che hanno caratterizzato una legislazione lavoristica
effettivamente restrittiva e peggiorativa per i diritti dei lavoratori, ciò a prescindere da come la si
possa pensare sulla questione dell’obbligo vaccinale e della vaccinazione, che qui non è messa in
discussione.
Potrebbe essere un'immagine raffigurante il seguente testo "USB affiliata NIONES DIBASE SMART confederazione SINUSCA SMART DICCAP SUNAS C.S.E. WORKERS FLP FLPL UNION Funzioni Locali e PolizieLocali Polizie Locali"