PRIMO INCONTRO DELLA STRUTTURA - CON I PROPRI DIRIGENTI E NUOVE RSU - SULL'IPOTESI DEL CNL 2019/2021. FORMAZIONE SINDACALE CHE SARA' TENUTA DAI SEGRETARI DOTT. GIUSEPPE BONFILIO E MARIO ASSIRELLI. NEI PROSSIMI MESI EFFETTUEREMO ALTRI PERIODICI INCONTRI SIA IN REMOTO CHE IN PRESENZA (I COORDINATORI REGIONALI POSSONO ORGANIZZARE GIORNATE FORMATIVE SUL CNL PRESSO LE LORO SEDI) PROPRIO SU QUESTO ARGOMENTO E, NATURALMENTE, CONTINUEREMO CON LA FORMAZIONE SINDACALE ORDINARIA COM'E' BUONA ABITUDINE DI QUESTA O.S. PER AVERE LA BASE SEMPRE AGGIORNATA!!!
VI SARA' INVIATO IL LINK 24 ORE PRIMA DELL'INCONTRO.
E’ possibile attribuire un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente inquadrato in categoria C,
pur in presenza di personale inquadrato in categoria D?
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, commi 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018, in deroga a quanto previsto
dall’art. 13, comma 2, dello stesso CCNL, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, in cui, pure essendo in
servizio dipendenti inquadrati in categoria “D”, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di
posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali richieste, al fine di garantire la
continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire
l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria “C”, purché in possesso delle necessarie
capacità ed esperienze professionali. Questa facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in
cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per
l’acquisizione di personale della categoria “D”.
Riscatto della laurea, quando conviene (e quando no): i conti per tutte le età Gli esempi: da 30 a 60 anni
Riscattare gratuitamente gli anni di studio all’università, seguendo l’esempio della Germania. È la proposta
rilanciata poche settimane fa dal presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, convinto che l’iniziativa «possa
incentivare i ragazzi a studiare, in un Paese in cui la percentuale di laureati è la più bassa in Unione Europea
dopo la Romania (il 20% tra i 25 e i 64 anni nel 2021, contro una media Ue del 33,4%, ndr)».
Un intervento che necessiterebbe però di risorse importanti, stimate dall’Inps in circa 4 miliardi di euro. E,
oltre a incentivare i giovani a studiare, il riscatto servirebbe anche ad «anticipare l’età pensionabile,
compensando l’ingresso differito nel mercato del lavoro a causa dei periodi di studio», ha puntualizzato
Tridico in occasione del Festival del Lavoro che si è tenuto a Bologna a fine giugno.
A oggi, l’unica agevolazione di cui si può godere è il riscatto della laurea in forma agevolata (il cosiddetto
riscatto light), a un costo per ogni anno di università di 5.360,19 euro, deducibile al 100% ai fini fiscali.
Inoltre, l’importo complessivo (su cinque anni, per esempio, si spendono 26.800,95 euro) può essere
rateizzato fino a 120 rate (10 anni) senza interessi. Un investimento che, in base alla propria anzianità
lavorativa, e quindi agli anni di contributi versati, potrebbe essere utile ad anticipare il pensionamento o a
rimpolpare la rendita. Anche se ci sono casi limite in cui il riscatto non risulta conveniente ai fini del ritiro
anticipato dalla vita lavorativa.
La giornata di assenza per l’espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici in
concomitanza ad una incapacità lavorativa, conseguente ad una patologia in atto, è imputata a malattia,
con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento
giuridico ed economico?
Nel merito del quesito in oggetto si ritiene opportuno evidenziare che la fattispecie di cui sopra è
specificatamente disciplinata dall’art. 35, comma 11, del CCNL del 21.05.2018 e riguarda il lavoratore che,
trovandosi già in una situazione di incapacità lavorativa temporanea dipendente da una patologia in atto,
deve, contemporaneamente, sottoporsi ad una visita specialistica o deve comunque effettuare terapie o
esami diagnostici. Ai sensi della richiamata disciplina contrattuale, il lavoratore fruirà di una intera giornata
di assenza che dovrà essere giustificata sia con la specifica attestazione del medico curante (comma 11, lett.
a ) sia con l’attestazione di presenza della struttura sanitaria che ha effettuato la prestazione (comma 11,
lett. b ). La predetta giornata, come espressamente chiarito dalla norma, è imputata a malattia, con la
conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed
economico. Per questa casistica, pertanto, non trova applicazione la disciplina dei permessi orari di cui
all’art.35, comma 1, del CCNL del 25.1.2018 e l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte
delle 18 ore annue di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
Qual è il trattamento economico spettante ad un lavoratore a cui siano state assegnate le mansioni
superiori, qualora si assenti per ferie o malattia?
In relazione al quesito in oggetto si evidenzia che la disciplina contrattuale prevista dall’art. 8, comma 7, del
CCNL del 14.9.2000, nel disciplinare l’istituto delle “mansioni superiori” rinvia, per quanto non
espressamente regolato, alle disposizioni di cui al D. Lgs 165/2001.
Relativamente alla questione posta, pertanto, non può che farsi riferimento ai contenuti di cui all’art. 52,
comma 4, del richiamato D. Lgs 165 del 2001 secondo il quale, quando ricorrono i presupposti per
l’assegnazione del pubblico dipendente a mansioni superiori “per il periodo di effettiva prestazione, il
lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”.
Si ritiene, pertanto che, nel caso di fruizione di giornate di ferie, nonché nei casi di assenza imputabile a
malattia, infortunio o permesso per motivi personali, il trattamento retributivo differenziale connesso
all’espletamento di mansioni superiori non debba essere corrisposto in quanto, nelle predette giornate, la
prestazione lavorativa non viene effettuata.
Diversamente, si ritiene che il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori debba essere
erogato in occasione delle festività e delle giornate di riposo settimanale in quanto tali giornate non
interrompono la necessaria continuità nell’esercizio delle mansioni superiori
Il nuovo modello di dichiarazione IMU
Gli allegati da consultare:
Dichiarazione IMU............................................................................... 2
Premessa........................................................................................ 2
IMU............................................................................................... 2
In quali casi deve essere presentata.................................................... 3
Modalità di invio............................................................................... 4
Alla conferenza Stato-Città è stato presentato il nuovo modello di dichiarazione IMU unificato che racchiude sia la dichiarazione dell’imposta municipale unica (IMU) sia quella per l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi). Si precisa che il modello non è ancora stato approvato e potrebbe quindi non essere quello definitivo.
RICORDA! il Dl Semplificazioni ha prorogato per il 2022 il termine ultimo per l’invio della dichiarazione in esame in attesa dell’approvazione del modello.
Adempimento |
Scadenza |
Proroga |
Dichiarazione IMU 2021 |
30 giugno 2022 |
31 dicembre 2022 |
L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.
La dichiarazione IMU deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Come già accennato per le variazioni intervenute nel 2021 la dichiarazione IMU andrà inviata entro il 31 dicembre 2022.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. L’unica eccezione è rappresentata dagli enti non commerciali poiché in base a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020 n.160/2019 tali soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU ogni anno.
Dall’anno 2020 è stata istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.
La dichiarazione dovrà essere presentata, a regime, a partire dal 2023 per le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2022, poiché è stato stabilito che per gli anni 2020 e 2021 i soggetti passivi che hanno versato il tributo comunicano allo Stato le informazioni relative alla base imponibile e all’imposta versata per i medesimi anni 2020 e 2021, relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale.
Come già accennato, l’obbligo di invio della dichiarazione sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune. Pertanto, si può affermare che la dichiarazione IMU deve essere presentata quando:
1) Gli immobili godono di riduzioni dell’imposta · fabbricati di interesse storico o artistico; · fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; · le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato; · fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce |
NOTA BENE - per le abitazioni locate a canone concordato è venuto meno l’obbligo dichiarativo dal momento che ormai i comuni sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’imposta da parte del contribuente.
2) Il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione · l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria; · l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; · l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile; · il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile; · l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; · l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio; · l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità; · gli immobili esenti, vale a dire i fabbricati con destinazione ad usi culturali; · i terreni agricoli, posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole; · l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU; · il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato; · è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto; · è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie; · le parti comuni dell’edificio sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile; · l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà); · l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione; · si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori). |
NOTA BENE - la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale
CON IL CEDOLINO DI LUGLIO, BONUS UNA TANTUM DI 200 € AI PENSIONATI
UNA MISURA CERTO UTILE, MA SERVONO ALTRE SCELTE DI REDISTRIBUZIONE
Tra le misure varate, di particolare interesse per i pensionati appare il c.d. “bonus da 200 €”, che il decreto connota tecnicamente come “indennità una tantum”, che verrà erogato con il cedolino del mese di luglio ai circa 13,7 milioni di pensionati che hanno un reddito 2021 sotto i 35mila €., misura questa che pesa per 6,5 mld di €, interamente coperti con l’aumento della tassa sugli extra profitti dell’energia, che passa dal 10 al 25%.
La norma che riguarda il “bonus 200 €” per i pensionati è contenuta nell’art. 32 del D.L. 50, che indica i requisiti necessari per percepirlo e le modalità per la sua erogazione da parte INPS o altro Ente previdenziale.
Per poter percepire il “bonus 200 €” il/la pensionato/a deve:
Nel computo del reddito, debbono essere esclusi: i trattamenti di fine rapporto/fine servizio (TFR/TFS); il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; l’Assegno Unico Universale, gli assegni familiari di varia natura e le indennità di accompagnamento per i ciechi parziali e/o sordi nati tali o diventate tali nei primi anni di vita.
Dunque, non è previsto il calcolo dell’ISEE, che si riferisce all’intero nucleo familiare, ma il conteggio riguarda il solo reddito della singola persona, quindi in famiglia potranno arrivare più bonus da 200 euro se altri componenti sono in possesso dei requisiti richiesti.
Oltre ai pensionati, destinatari del “bonus 200 €” sono però anche altre categorie: in primo luogo, i quasi 14 mln di lavoratori dipendenti con reddito anch’essi non superiore a 35.000 €, che la percepiranno a luglio in busta paga; i lavoratori dello spettacolo e del turismo, badanti e colf, lavoratori stagionali, precari e disoccupati; i lavoratori autonomi, per i quali il decreto prevede l’istituzione di un fondo ad hoc, ma i cui criteri di distribuzione saranno però fissati entro un mese; infine, i circa 900mila percettori del Reddito di Cittadinanza, frutto di un’ultima mediazione politica all’interno del Governo e della forze politiche che lo sostengono.
Il “bonus 200 €” verrà corrisposto a luglio p.v. in via automatica dall’INPS o altro Ente previdenziale ai pensionati, e analogamente automatica sarà anche l’erogazione nella busta paga di luglio p.v. per lavoratori dipendenti e percettori del Reddito di Cittadinanza; per altre categorie, lavoratori autonomi in primis, invece, l’erogazione del bonus sarà a domanda dell’interessato.
Come CSE FLP Pensionati, esprimiamo una valutazione positiva sul “bonus 200 €”, che va incontro di certo alla esigenze delle famiglie gravate da bollette sempre più insostenibili e da un costo della vita che cresce giorno dopo giorno, ma che rappresenta però solo una piccola misura una tantum, a fronte di una esigenza ben più larga, e più volte da noi rappresentata nelle diverse sedi, quella di una politica economica che operi strutturalmente, attraverso strumenti adeguati, ad una redistribuzione del reddito più a favore dei ceti più deboli, tra i quali è certamente ricompresa la stragrande maggioranza dei pensionati, che vedono il loro potere d’acquisto ridursi ogni giorno di più e che stanno pagando un prezzo altissimo alla crisi economica che il Paese vive da più tempo.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLP PENSIONATI
Rinnovo Contratto Enti Locali: approvato l’atto di indirizzo integrativo
Arriva l’approvazione dell’atto di indirizzo integrativo per il Rinnovo del Contratto Enti Locali: un
passo avanti per la firma e la sottoscrizione definitiva.
Il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Funzioni Locali riguarda il triennio 2019-2021, al
momento ancora in piena trattativa tra organizzazioni sindacali e ARAN.
Questo nuovo atto di indirizzo, che segue quello preliminare predisposto lo scorso anno nel
contratto delle Funzioni Locali, servirà a dirigere l’impiego delle risorse per la riforma degli
ordinamenti professionali e per lo sblocco dei fondi decentrati.
Restano comunque ancora alcune criticità da correggere, come il tema degli aumenti delle spese
che rischiano di compromettere le assunzioni future.
I maggiori oneri a carico dei bilanci (come gli adeguamenti del trattamento economico accessorio)
richiedono più risorse e un maggiore sostegno del Governo in modo da non comprimere la capacità
assunzionale degli enti che oggi è fondata sul principio della sostenibilità finanziaria.