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Legge 7 dicembre 2023, n. 193 – GU 294 del 18.12.2023 Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Legge 7 dicembre 2023, n. 193 – GU 294 del 18.12.2023 Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologicheSi segnala la pubblicazione in GU n. 294 del 18 dicembre 2023, della Legge 7 dicembre 2023 n. 19, vigente dal 2 gennaio 2024 in merito a “prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”. Rilevante in materia di lavoro pubblico l’art. 4 “Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale”. La legge in argomento stimola l’adozione di specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, “eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi”. Inoltre l’art. 5 prevede, per i concorsi pubblici banditi dopo l’entrata in vigore della legge citata, la nullità delle clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, difformi dai principi introdotti dalla disciplina in argomento.

Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici. Fasce orarie di reperibilità -

MESSAGGIO 4640 del 22.12.2023 Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici. Fasce orarie di reperibilità - INPSL’Istituto Nazionale di Previdenza con il messaggio citato, a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, che ha annullato l’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione che prevedeva: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”, fornisce le necessarie indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari. Dopo attenta disamina della normativa e prassi vigente, conclude “nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)”.

Tutte le novità sul riscatto agevolato della laurea 2024Col riscatto agevolato della laurea,

Tutte le novità sul riscatto agevolato della laurea 2024Col riscatto agevolato della laurea, si può ottenere una contribuzione per poter andare in pensione in anticipo: ecco tutte le novità del 2024. Anche per il 2024 sarà possibile usufruire dell’opzione del riscatto della laurea. Si tratta di uno strumento che permette di uscire prima dal lavoro, incrementando la propria anzianità contributiva.In questo modo, si valorizzano gli anni degli studi universitari, ai fini pensionistici.Il riscatto della laurea include solamente la durata legale del corso di studi, escludendo gli anni fuori corso. Il periodo riscattabile va dal 1° novembre dell’anno di immatricolazione al 31 ottobre dell’ultimo anno di durata legale del corso stesso.Secondo la legge, c’è la possibilità di riscattare una parte del titolo studio, fino al minimo necessario per raggiungere un determinato requisito contributivo. Si possono riscattare tutti i diplomi di laurea:TriennaleCOORDINAMENTO TERRITORIALEMagistrale;Specialistica;A ciclo unico;Dottorati.Sono esclusi, invece, i master pubblici o privati. Il Ministero dell’Università riconosce anche gli eventuali titoli di studio equipollenti, conseguiti all’estero. La domanda di riscatto può essere presentata da chi ha maturato almeno un contributo all’interno della gestione previdenziale, presso la quale intende far accreditare la contribuzione.L’onere da versare, per riscattare il titolo di studio, dipende dal periodo in cui è avvenuta la laurea e dal sistema di calcolo della pensione, che ha come discrimine il 1° gennaio 1996. Questo perché, prima di quella data, gli assegni venivano calcolati col metodo retributivo, mentre successivamente con quello contributivo.Se il periodo da riscattare si avvale del sistema retributivo (ovvero fino al 31 gennaio 1995 oppure fino al 31 dicembre 2011, con almeno 19 anni di contribuzione maturati prima del 1996), l’onere si stima col metodo della riserva matematica. In questo caso, l’onere viene quantificato sulla base del beneficio pensionistico derivante dal riscatto stesso.Se il periodo da riscattare, invece, è collocato dopo il 1° gennaio 1996, si rientra nel sistema pensionistico contributivo e si userà il metodo “a percentuale”. L’onere, in questo caso, è determinato applicando l’aliquota della contribuzione d’indennità vecchiaia e superstiti (Ivs) alla retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti alla domanda di riscatto.Nel 2024, l’aliquota è pari al 33%, a cui si aggiunge l’1% oltre la prima fascia di retribuzione pensionabile.Dal 2019 è attiva l’opzione del riscatto agevolato, che prevede un costo fisso e inferiore, valido per chi ha studiato dopo il 1995. Nel 2023 l’onere ammontava a 5,7mila euro per ogni anno di riscatto agevolato. Per il 2024, invece, si attende la definizione da parte dell’Inps.Il riscatto agevolato della laurea comporta, ovviamente, costi inferiori, ma c’è anche il rischio che gli assegni vengano decurtati del 20/30%, a causa del metodo contributivo del calcolo della pensione.Inoltre, il massimale contributivo annuo comporta l’applicazione di un tetto massimo di retribuzione annua sul quale viene versata la contribuzione del datore di lavoro. Per il 2024, la soglia è di 119’650 euro.L’onere da versare può essere suddiviso in un massimo di 120 rate, a patto che vengano corrisposte prima di andare in pensione. L’unica eccezione riguarda i dipendenti pubblici, che possono rateizzare l’onere anche dopo essere usciti dal lavoro, tramite l’applicazione di trattenute mensili.

UNA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDANTE LA MAGGIORAZIONE RIA RIBALTA I PRECEDENTI E RIMETTE LA MATERIA IN DISCUSSIONE

UNA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDANTE LA MAGGIORAZIONE RIA RIBALTA I PRECEDENTI E RIMETTE LA MATERIA IN DISCUSSIONE

 

In data 11 gennaio 2024 è stata depositata la Sentenza n. 4 della Corte Costituzionale con la quale si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, 3 della legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) che escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini dell’ottenimento della maggiorazione della RIA.

Tale sentenza mette in discussione l’attività legislativa volta ad orientare i giudicati degli ultimi 25 anni che hanno inciso in maniera retroattiva sulla materia, respingendo migliaia di ricorsi che gli interessati avevano presentato per ottenere il riconoscimento del diritto.

Tale sentenza stabilisce che il computo dell’anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per il raggiungimento dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio) non si ferma al termine del 31 dicembre 1990 (come la L. 388/2000 “Legge finanziaria 2001” ha voluto intendere) ma comprende anche Il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384 del 1992.

Tale giudicato andrà sicuramente ad incidere positivamente su tutti i giudizi pendenti, una buona parte dei quali sono stati promossi, a partire dall’anno 2012, dall’Ufficio Vertenze Legali della Federazione FLP, per il tramite dell’avvocato Bruno Forte.

Una rivalutazione giuridica che si concreta nel riconoscimento (con relativo ricalcolo) dell’anzianità maturata fino alla data del 31 dicembre 1993, consentirebbe una rideterminazione (con effetto retroattivo) della maggiorazione RIA, del TFS e del trattamento pensionistico futuro o già in essere.

L’Ufficio Vertenze Legali della Federazione FLP, con l’ausilio dei propri legali, sta al momento valutando le possibili iniziative da intraprendere, soprattutto in favore degli iscritti ed ex iscritti FLP (ora pensionati) che avevano presentato un ricorso per il riconoscimento della RIA, per cercare di consentire anche a costoro di ottenere il riconoscimento in questione.

Con i prossimi notiziari forniremo maggiori dettagli e informazioni, nel frattempo si allega la Sentenza della Corte.

SITUAZIONE RINNOVI CONTRATTUALI

Poco fa è terminata una riunione in Aran per la trattativa inerente il CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024).

Ricordiamo che questo CCNQ è necessario e propedeutico per poter avviare le trattative per i rinnovi contrattuali 2022-2024. 

L'Aran ha presentato una bozza (che necessita di alcune lievi correzioni legate alla soppressione di ANPAL  e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale) e alla verifica dell’inserimento del CONI nella sezione EPNE. 

Nel nostro intervento,  pur riconoscendo che gli attuali comparti sono definiti nel numero per legge, abbiamo evidenziato e ribadito che gli stessi non fotografano l’esigenza di specificità e peculiarità del mondo del lavoro pubblico in profonda trasformazione.

Allo stesso tempo, in modo pragmatico, abbiamo dichiarato che non vogliamo fornire ulteriori alibi alle controparti per l’avvio della stagione contrattuale, già in forte ritardo, e quindi espresso la volontà di addivenire in tempi brevissimi alla definizione dell'ipotesi di accordo.

La prossima riunione è prevista per il 9 gennaio prossimo.

Alleghiamo alla presente copia della bozza di CCNQ .

Buona serata a tutti.

La Segreteria Generale

Infortuni sul lavoro, Cassazione: quando è responsabile il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Infortuni sul lavoro, Cassazione: quando è responsabile il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Per l'infortunio sul lavoro è responsabile anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza se omette di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, non informando i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo di una determinata attrezzatura.Nel caso di grave infortunio sul lavoro, che - come nel caso di specie - ha portato al decesso di un operatore (nel caso, un magazziniere), si può palesare anche la responsabilità del RLS (rappresentante per la sicurezza dei lavoratori).Lo afferma la Corte di Cassazione in una recente sentenza, la n.38914/2023 del 25 settembre, che ha suscitato una marea di polemiche sul nesso di responsabilità che gli ermellini configurano in capo al RLS in virtù dei dettami dell'art.50 del Testo Unico 81/2008.Il reato: omicidio colposoIl reato del caso di specie, al quale sono stati condannati nei primi due gradi sia il datore di lavoro che il RLS (concorso di colpa), è omicidio colposo, conseguente al decesso di un magazziniere, rimasto schiacciato da un fascio di tubolari caduti da una scaffalatura.I motivi per la condanna del RLSAl rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (così lo identifica la Cassazione), è stata ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l'infortunio mortale attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell'aver omesso di:promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee atutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l'uso dei mezzi disollevamento;informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del magazziniere poideceduto, del carrello elevatore.Il ricorso del RLSSecondo la difesa del RLS, sussisterebbe violazione di legge sulle funzioni del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza che, al momento del fatto, dovevano ritenersi di mera collaborazione, difettando un'espressa posizione di garanzia in capo all'imputato.Secondo la difesa, quindi, al responsabile dei lavoratori non spettano funzioni di valutazione dei rischi, di adozione di opportune misure per prevenirli e nemmeno quella di formazione dei lavoratori, funzioni di mero appannaggio del datore di lavoro, nè gli spetta un'attività di controllo e di sorveglianza.Si tratta di un ruolo di mera "consultazione", che si traduce essenzialmente nella possibilità di esprimere un parere preventivo di cui il datore di lavoro può anche non tenere conto.Il rappresentante della sicurezza dei lavoratori, quindi, non ha poteri decisionali e, di conseguenza, non sono previste, a suo carico, sanzioni amministrative e/o penali.Cassazione: il RLS ha un peso specifico rilevante nella gestione della sicurezza sul lavoroLa Cassazione respinge il ricorso, che di fatto si incentra sull'assenza di una posizione di garanzia in capo al RLS e di un qualsivoglia potere in grado di incidere sulle decisioni del datore di lavoro.Ma per gli ermellini, non è così, in quanto l'articolo 50 d.lgs. 81/2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.COORDINAMENTO TERRITORIALENel caso di specie, evidenzia la Cassazione, viene in rilievo non se l'imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell'evento ai sensi dell'art.113 c.p.Sotto questo profilo, chiudono gli ermellini, non ci sono dubbi: c'è cooperazione colposa del RLS nell'incidente.L'imputato, infatti, non ha minimamente ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il magazziniere fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori.Il Coordinamento Territoriale

SCIOPERO DI CGIL E UIL, ANCHE LORO DEVONO RISPETTARE I CRITERI DETTATI DALLA LEGGE PURE SE LE MOTIVAZIONI SONO TUTTE OPINABILI E POLITICHE NON CERTAMENTE SINDACALI....

LE REGOLE SONO VALIDE PER TUTTE LE OO.SS. E NON SOLO PER GLI AUTONOMI...TRA L'ALTRO REGOLE CHE HANNO VOLUTO SEMPRE I CONFEDERALI! QUELLO CHE PIACE A CGIL UIL E CISL (ORA MENO) DUE PESI E DUE MISURE SEMPRE A LORO FAVORE!!! DOV'È LA DEMOCRAZIA, LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA E LA LIBERTÀ!

UN SUGGERIMENTO A QUESTE OO.SS. RICORDATEVI DI DIFENDERE I LAVORATORI E LASCIATE LA POLITICA E LE IDEOLOGIE NON SERVONO PER TUTELARE LE CLASSI OPERAIE E IL MONDO DEL LAVORO!

BASTA STRUMENTALIZZARE I LAVORATORI PER ESCLUSIVI INTERESSI DI "BOTTEGA" OVVERO DI POLITICA.

IL DICCAP PER QUESTI MOTIVI NON ADERIRÀ MA VISTO LA MASSIMA LIBERTÀ CHE ESPRIMIAMO LASCIAMO LIBERI I LAVORATORI DI DECIDERE.

IL COORDINATORE GENERALE  ASSIRELLI