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Notizie

SITUAZIONE RINNOVI CONTRATTUALI

Poco fa è terminata una riunione in Aran per la trattativa inerente il CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024).

Ricordiamo che questo CCNQ è necessario e propedeutico per poter avviare le trattative per i rinnovi contrattuali 2022-2024. 

L'Aran ha presentato una bozza (che necessita di alcune lievi correzioni legate alla soppressione di ANPAL  e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale) e alla verifica dell’inserimento del CONI nella sezione EPNE. 

Nel nostro intervento,  pur riconoscendo che gli attuali comparti sono definiti nel numero per legge, abbiamo evidenziato e ribadito che gli stessi non fotografano l’esigenza di specificità e peculiarità del mondo del lavoro pubblico in profonda trasformazione.

Allo stesso tempo, in modo pragmatico, abbiamo dichiarato che non vogliamo fornire ulteriori alibi alle controparti per l’avvio della stagione contrattuale, già in forte ritardo, e quindi espresso la volontà di addivenire in tempi brevissimi alla definizione dell'ipotesi di accordo.

La prossima riunione è prevista per il 9 gennaio prossimo.

Alleghiamo alla presente copia della bozza di CCNQ .

Buona serata a tutti.

La Segreteria Generale

Infortuni sul lavoro, Cassazione: quando è responsabile il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Infortuni sul lavoro, Cassazione: quando è responsabile il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Per l'infortunio sul lavoro è responsabile anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza se omette di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, non informando i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo di una determinata attrezzatura.Nel caso di grave infortunio sul lavoro, che - come nel caso di specie - ha portato al decesso di un operatore (nel caso, un magazziniere), si può palesare anche la responsabilità del RLS (rappresentante per la sicurezza dei lavoratori).Lo afferma la Corte di Cassazione in una recente sentenza, la n.38914/2023 del 25 settembre, che ha suscitato una marea di polemiche sul nesso di responsabilità che gli ermellini configurano in capo al RLS in virtù dei dettami dell'art.50 del Testo Unico 81/2008.Il reato: omicidio colposoIl reato del caso di specie, al quale sono stati condannati nei primi due gradi sia il datore di lavoro che il RLS (concorso di colpa), è omicidio colposo, conseguente al decesso di un magazziniere, rimasto schiacciato da un fascio di tubolari caduti da una scaffalatura.I motivi per la condanna del RLSAl rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (così lo identifica la Cassazione), è stata ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l'infortunio mortale attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell'aver omesso di:promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee atutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l'uso dei mezzi disollevamento;informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del magazziniere poideceduto, del carrello elevatore.Il ricorso del RLSSecondo la difesa del RLS, sussisterebbe violazione di legge sulle funzioni del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza che, al momento del fatto, dovevano ritenersi di mera collaborazione, difettando un'espressa posizione di garanzia in capo all'imputato.Secondo la difesa, quindi, al responsabile dei lavoratori non spettano funzioni di valutazione dei rischi, di adozione di opportune misure per prevenirli e nemmeno quella di formazione dei lavoratori, funzioni di mero appannaggio del datore di lavoro, nè gli spetta un'attività di controllo e di sorveglianza.Si tratta di un ruolo di mera "consultazione", che si traduce essenzialmente nella possibilità di esprimere un parere preventivo di cui il datore di lavoro può anche non tenere conto.Il rappresentante della sicurezza dei lavoratori, quindi, non ha poteri decisionali e, di conseguenza, non sono previste, a suo carico, sanzioni amministrative e/o penali.Cassazione: il RLS ha un peso specifico rilevante nella gestione della sicurezza sul lavoroLa Cassazione respinge il ricorso, che di fatto si incentra sull'assenza di una posizione di garanzia in capo al RLS e di un qualsivoglia potere in grado di incidere sulle decisioni del datore di lavoro.Ma per gli ermellini, non è così, in quanto l'articolo 50 d.lgs. 81/2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.COORDINAMENTO TERRITORIALENel caso di specie, evidenzia la Cassazione, viene in rilievo non se l'imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell'evento ai sensi dell'art.113 c.p.Sotto questo profilo, chiudono gli ermellini, non ci sono dubbi: c'è cooperazione colposa del RLS nell'incidente.L'imputato, infatti, non ha minimamente ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il magazziniere fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori.Il Coordinamento Territoriale

SCIOPERO DI CGIL E UIL, ANCHE LORO DEVONO RISPETTARE I CRITERI DETTATI DALLA LEGGE PURE SE LE MOTIVAZIONI SONO TUTTE OPINABILI E POLITICHE NON CERTAMENTE SINDACALI....

LE REGOLE SONO VALIDE PER TUTTE LE OO.SS. E NON SOLO PER GLI AUTONOMI...TRA L'ALTRO REGOLE CHE HANNO VOLUTO SEMPRE I CONFEDERALI! QUELLO CHE PIACE A CGIL UIL E CISL (ORA MENO) DUE PESI E DUE MISURE SEMPRE A LORO FAVORE!!! DOV'È LA DEMOCRAZIA, LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA E LA LIBERTÀ!

UN SUGGERIMENTO A QUESTE OO.SS. RICORDATEVI DI DIFENDERE I LAVORATORI E LASCIATE LA POLITICA E LE IDEOLOGIE NON SERVONO PER TUTELARE LE CLASSI OPERAIE E IL MONDO DEL LAVORO!

BASTA STRUMENTALIZZARE I LAVORATORI PER ESCLUSIVI INTERESSI DI "BOTTEGA" OVVERO DI POLITICA.

IL DICCAP PER QUESTI MOTIVI NON ADERIRÀ MA VISTO LA MASSIMA LIBERTÀ CHE ESPRIMIAMO LASCIAMO LIBERI I LAVORATORI DI DECIDERE.

IL COORDINATORE GENERALE  ASSIRELLI 

CONTINUANO I CONGRESSI DEL DICCAP ORA LA LOMBARDIA POST LIGURIA, CAMPANIA E CALABRIA

REGIONE LOMBARDIA INIZIANO IL 31 OTTOBRE CON PROGRAMMAZIONE PER IL 29 E 30 NOVEMBRE PV

CONTATTARE PER MAGGIORI INFO IL COORDINATORE REGIONALE AL 3357736626

In vista del V° Congresso Nazionale DiCCAP Le Segreterie di Milano e della Lombardia procedono all’indizione dei Congressi Provinciali e Territoriali.

 

Il Congresso delle Province di : Bergamo- Brescia – Como – Cremona - Lecco – Lodi _ Mantova – Monza/Brianza – Pavia – Sondrio e Varese si terrà da remoto il giorno 29/11/2023 alle ore 20.45 mentre quello di Milano e Provincia si terrà il giorno 30/11/2023 alle ore 20.45 sempre da remoto utilizzando per entrambe le riunioni il link https://meet.google.com/arj-ynpz-jku con il seguente Ordine del giorno:

– Elezione della Presidenza e delle Commissioni
– Comunicazioni della Presidenza
– Elezione della Commissione elettorale.
– Relazione della Segreteria uscente
– Dibattito generale
– Votazioni Delegati/e
– Esiti delle Votazione
– Nomina Delegati/e

Si dà atto che alle votazioni per l’elezione dei Grandi Elettori potranno partecipare tutti i tesserati regolarmente iscritti al DiCCAP prima del 04 settembre 2023. Per informazioni contattare il Segretario di Milano e della Lombardia al 335.7736626 o i propri Segretari Provinciali.

Milano, 06 novembre 2023

                                                   Il Segretario di Milano e della Lombardia

                                                                    Vincini Daniele