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Notizie

convenzione con il parco di Mirabilandia

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Proposta per l'ingresso a  MIRABILANDIA a tariffa promozionale CON I CODICI:
 
👉I nostri iscritti (SULPL/CSE FLPL) hanno la possibilità di acquistare autonomamente il biglietto dal sito www.mirabilandia.it; è consentito l'acquisto di max  4 biglietti per ciascuna  transazione.
🔒i codici devono essere richiesti dagli iscritti all'indirizzo 
📧 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., allegando semplicemente stralcio ultima busta paga, o al medesimo indirizzo di posta elettronica per il tramite del proprio referente sindacale.
Attraverso il link https://www.mirabilandia.it/convenzione gli iscritti possono accedere direttamente allo shop (acquista il biglietto) e inserire il codice. 
💰Tariffa unica di acquisto in convenzione pari a 29,90€ iva inclusa, anziché 44,90€
🏷i biglietti garantiranno l’ingresso in qualsiasi giornata di apertura del parco secondo il calendario pubblicato su www.mirabilandia.it (anche nei periodi di altissima stagione).
Il biglietto acquistato permetterà poi di accedere direttamente ai tornelli di ingresso ed evitare così file presso le biglietterie; il biglietto potrà essere esibito anche su 📱dispositivo mobile (smartphone, tablet) e non sarà necessario stamparlo su carta.    
📌la convenzione terminerà alla data del 05.11.2023.
 
🏨Inoltre, qui di seguito è riportato il link per la prenotazione dell'eventuale soggiorno con: 
Offerta Mirabilandia hotel + Parco e pacchetti famiglia scontati superoffertamirabilandia.it
In questo caso, non occorre il codice e i Colleghi possono includere o meno l’ingresso ai parchi.

Congedo straordinario legge 104: le indicazioni dell’INPS per il 2023

Congedo straordinario legge 104: le indicazioni dell’INPS per il 2023
L’INPS fornisce, con la Circolare 39/2023, ulteriori chiarimenti in merito alle novità in materia di congedo
straordinario legge 104 per assistenza ai disabili.
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha di recente diffuso alcuni chiarimenti in merito ai permessi della
legge 104 e ai congedi straordinari per l’assistenza ai familiari con gravi disabilità
.
Adesso è pertanto disponibile nel dettaglio una panoramica sulle modifiche apportate dal decreto del 30
giugno scorso che, in attuazione di una Direttiva europea, ha introdotto diverse novità sull’equilibrio tra
attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
In particolare, il decreto in esame:
ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico
dell’assistenza

ha novellato il comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia
di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale;
ha modificato il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, introducendo il
convivente di fatto”, di cui all’articolo 1, comma 36, alla legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i
soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario.
Pertanto,
a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022,
fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo,
con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli
aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Inoltre si prevede che i periodi di prolungamento del congedo parentale
non comportano la riduzione di
ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia
, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva
presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Infine si introduce il “
convivente di fatto” tra i beneficiari, in base al quale “si intendono per «conviventi di
fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza
morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione
civile
”.
Pertanto risulta possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:
1. il “
coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” della
persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;

COORDINAMENTO TERRITORIALE
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità;
4. uno dei “
fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità;
5. un “
parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di
gravità.

Notizie Utili 13 ai Lavoratori

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Concorso Corte Costituzionale 2023: quali e quanti sono i posti messi a disposizione
Per il Concorso per la Corte Costituzionale, i posti ricercati sono in tutto 40, così suddivisi:
22 posti come Segretario;
18 posti come Coadiutore.
Tutti i posti sono a tempo pieno e indeterminato, ma il 50% dei posti messi a disposizione è riservato al
personale di ruolo della Corte Costituzionale e al personale già in servizio presso la Corte.
Per poter partecipare, non ci sono limiti di età da rispettare.
Oltre ai requisiti generali, sono richiesti requisiti riguardo al titolo di studio:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado per il profilo di coadiutore;
Laurea (triennale, specialistica o magistrale) per il ruolo di segretario.
Inoltre, i candidati dovranno essere dipendenti di una pubblica amministrazione o dipendenti di ruolo della
Corte Costituzionale.
L’iter concorsuale sarà il seguente:
Eventuale prova preselettiva;
Due prove scritte (tre per i segretari);
Prova orale;
Valutazione titoli.
Prova preselettiva
Se il numero di candidati sarà pari o superiore a 600, si svolgerà una prova preselettiva.
Per il ruolo di Segretario, ci saranno queste materie:
Diritto costituzionale;
Elementi di scienza dell’amministrazione;
Cultura generale;
Elementi di diritto privato;
Diritto amministrativo;
Elementi di contabilità pubblica;
Nozioni di informatica;
Ordinamento e funzioni della Corte Costituzionale.
Per il ruolo di Coadiutore, invece, le materie saranno le seguenti:
Cultura generale;
Informatica;
Logica.
Prove scritte
Anche le prove scritte saranno distinte tra le due posizioni, ma in entrambi i casi si tratterà della redazione
di un elaborato.
Per i Segretari, le materie saranno le seguenti:
Diritto costituzionale;
Elementi di Scienza dell’amministrazione;
Cultura generale.
Per i Coadiutori, le materie saranno:
Elementi di Diritto Pubblico e Scienza dell’amministrazione;
Cultura generale.
Prova orale
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare, per attestare la preparazione e la capacità
professionale dei candidati nelle materie delle prove scritte e in altre materie.
Per il profilo di Segretario, le materie saranno:

COORDINAMENTO TERRITORIALE
Elementi di Diritto Privato;
Elementi di Diritto Amministrativo;
Contabilità pubblica;
Nozioni di informatica;
Ordinamento e funzioni della Corte Costituzionale.
Per il profilo di Coadiutore, le materie saranno:
Elementi di Diritto privato;
Elementi di Ragioneria generale e contabilità pubblica;
Nozioni di informatica, con un particolare focus sui programmi più diffusi;
Nozioni generali sull’ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato.
Per poter partecipare, occorrerà inviare la domanda tramite il portale di reclutamento InPA, al quale
accedere mediante Spid o la PEC. Sarà possibile inviare le domande fino al 4 maggio 2023.
Cassazione: quando si sospende il procedimento disciplinare nel pubblico impiego?
Con l’ordinanza n. 4185 del 10.02.2023, la Cassazione afferma che il procedimento disciplinare del pubblico
dipendente può essere sospeso solo nell’ipotesi in cui il lavoratore sia affetto da una patologia talmente
grave da impedirgli di esercitare il diritto di difesa attraverso qualunque mezzo.
Cassazione: datore responsabile per l’infortunio anche in presenza di un rischio occulto
Con la sentenza n. 9450 del 07.03.2023, la Cassazione penale afferma che, in caso di mancata valutazione di
un rischio all’interno del DVR, né il fattore occulto né la condotta colposa del lavoratore sono sufficienti per
interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva del datore e l'infortunio.
Corte dei Conti: danno erariale per la lavoratrice che entra in graduatoria senza il titolo richiesto
Con la sentenza n. 19 del 08.02.2023, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione EmiliaRomagna, afferma che il fraudolento conseguimento dell’incarico sulla base di false dichiarazioni sul
possesso del titolo comporta l’irrimediabile rottura del rapporto di lavoro e, per l’effetto, le retribuzioni
percepite risultano sprovviste di quella giusta causa che sempre deve legittimare la loro liquidazione.
Da quando decorre il termine per la contestazione dell’illecito disciplinare nel pubblico impiego
privatizzato?
Per effetto della c.d. Legge Madia, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Ufficio per i
procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al responsabile della struttura
di appartenenza, ma da quando l'ufficio predetto abbia ricevuto la segnalazione di tale illecito.
Cass. civ.,
sez. lav., sent., 18 aprile 2023, n. 10284.
Lui in strada a parcheggiare, il collega gli timbra il badge: legittimo il licenziamento
Impossibile ridimensionare la condotta tenuta dall’oramai ex dipendente di una società municipalizzata.
Irrilevante il riferimento alla breve durata della presenza solo virtuale in ufficio. Palesemente grave, invece,
secondo i Giudici, l’avere violato un preciso ordine di servizio dell’azienda.
Cass. civ., ord., sez. lav., 18 aprile
2023, n. 10239
Cassazione: periodo di comporto più lungo per i disabili
Con sentenza n. 9095/2023, la Corte di Cassazione ha affermato che i contratti collettivi che non prevedono
un periodo di comporto più lungo per i lavoratori portatori di
handicap rientrano nella ipotesi di
discriminazione indiretta prevista dall’art. 2, comma 1, lettera b) del D.L.vo n. 216/2003. Di conseguenza, un
licenziamento adottato da un datore di lavoro per superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL
che non tenga conto di tale indirizzo, risulta affetto da nullità.
Il Coordinamento Territorial

PRESENTATO IL DEF 2023 DEL TUTTO ASSENTI LE RISORSE PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI

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PRESENTATO IL DEF 2023

DEL TUTTO ASSENTI LE RISORSE PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI

Senza un’adeguata e immediata inversione di rotta e adeguati stanziamenti,

la mobilitazione sarà inevitabile

 

Approvato dal Consiglio dei Ministri il Documento di Economia e Finanza che delinea gli orizzonti macroeconomici e gli interventi strutturali che il Governo intende adottare e che saranno poi definiti in dettaglio con la legge di bilancio per il 2024.

Al momento il testo non è ancora disponibile, ma dal comunicato stampa diramato al termine del Consiglio, e dalle anticipazioni della stampa emerge in modo chiaro come non siano previste risorse per il rinnovo dei Contratti nazionali di lavoro scaduti a dicembre 2021, e che nel 2024 dovrebbero vedere di fatto tutto lo stanziamento necessario al rinnovo, atteso che le leggi di bilancio del 2022 e del 2023 hanno stanziato solo 500 milioni ad annualità, e nel 2023 corrisposta unicamente una quota una tantum pari all’1,5% dell’inflazione .

Eppure l’andamento dell’inflazione, pur a nostro avviso sottostimata nel DEF rispetto al reale aumento del costo della vita ( per il 2024 viene previsto un tasso di inflazione assolutamente irrealistico del 2,8%), viene comunque riportata nel documento per il triennio di riferimento pari al 17,4% rispetto al 4,07% che era stato l’indice IPCA alla base del rinnovo contrattuale 2019/2021.

Un indicatore che dimostra con chiarezza la secca perdita del potere di acquisto dei lavoratori pubblici che tra l‘altro si aggiunge alla decrescita salariale dell’ultimo decennio caratterizzato dal reiterato blocco contrattuale e dai consistenti tagli subiti negli anni dai Fondi risorse decentrate delle singole Amministrazioni per effetto dell’applicazione della norma capestro sul divieto del superamento dei tetti del 2016.

E ovviamente non ci rassicura la previsione, assolutamente generica e diremmo di maniera, che sarebbe contenuta nel DEF rispetto alla possibilità che in sede di stesura della legge di bilancio, saranno previste specifiche risorse, la cui entità è tutta da quantificare, con la copertura derivante dal taglio della spesa corrente e della spesa pubblica.

Che, ove attuata, non è per niente detto che andrà nella direzione di eliminare gli sprechi e i doppi costi dovuti alle esternalizzazioni, ma potrebbe significare, come è avvenuto in questi anni, nuovi e inaccettabili tagli ai servizi essenziali, alla sanità, al trasporto pubblico, agli organici delle Amministrazioni, e anche alla stessa consistenza dei fondi del salario aziendale.

Condizioni queste ultime che impedirebbero anche il decollo del nuovo ordinamento professionale definito con il CCNL 2019/2021 e ancora del tutto inattuato in considerazione delle risorse che servono sia per l’attribuzione dei differenziali stipendiali che per l’attivazione dell’Area delle Elevate professionalità che, come è noto, per diventare esigibile necessita dell’individuazione di specifiche posizioni ora non previste negli organici, che vanno finanziate e che non possono essere a costo zero, dal momento che non è ipotizzabile un taglio dei posti, già nella stragrande maggioranza dei casi insufficienti, nelle aree dei funzionari e degli assistenti.

Non sono inoltre previste risorse per la riforma delle pensioni, sia con riferimento alla flessibilità in uscita che alla rivalutazione degli assegni, a fronte dell’inflazione galoppante e l’unica misura al momento definita sarebbe quella di un nuovo finanziamento, pari a 3 miliardi, per il taglio del cuneo fiscale per i redditi da lavoro dipendente fino a 35.000 euro, la cui portata però sulla buste paga è molto limitata ( circa 30 euro mensili).

L’orizzonte delineato quindi ci lascia molto preoccupati e disegna uno scenario fatto di ulteriori sacrifici per i lavoratori dipendenti ed i pensionati e di scarse tutele per i giovani, i precari e gli inoccupati, i cui redditi in questi anni sono stai messi dura prova dal micidiale mix di recessione e inflazione.

Siamo consapevoli che il quadro macroeconomico è complesso e i vincoli di bilancio non lasciano troppi margini di manovra. Ma allo stesso tempo è evidente che a pagare non debbono essere sempre e solo gli stessi, e che le risorse disponibili, e soprattutto quelle rinvenibili da una seria lotta all’evasione fiscale e contributiva, e agli sprechi della cattiva politica e della poco oculata amministrazione, possono e debbono essere orientati a garantire una maggiore equità e un adeguato sostegno ai redditi più bassi, condizione questa necessaria anche per rilanciare i consumi e la nostra economia.

Ci batteremo perché queste idee e proposte siano ascoltate e possano incidere nella stesura definitiva dei provvedimenti legati alla manovra finanziaria, e continueremo a farlo senza pregiudizi, ma con fermezza, consapevoli che in mancanza di segnali concreti che vadano nella direzione da noi auspicata, valuteremo tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli ad oggi frapposti .

                                                                                               La Segreteria Generale FLP

INFO BUONO PASTO DI ELISA FANCINELLI

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BUONO PASTO
ART 35 CCNL
Gli Enti in relazione alle risorse disponibili possono istituire il buono mensa o in
alternativa attribuire al personale buoni pasto, previo confronto con le organizzazioni
sindacali.
Possono usufruirne i dipendenti che prestano la loro attività lavorativa la mattina con
prosecuzione
nello ore pomeridiane o prosecuzione nelle ore serali (importante novità
che interessa anche, finalmente, e senza alcun “dubbio” la Polizia Locale) con una pausa
non inferiore ai trenta minuti, fermo restando che la prestazione lavorativa deve essere
di almeno 7 ore. I dipendenti che lavorano su turni hanno infatti diritto al buono pasto
ferma restando la necessità di fornire una prestazione di almeno sette ore.
E' esclusa la possibilità di riconoscere piu' di un buono pasto al giorno. Il pasto va
consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
Medesima disciplina si applica in concomitanza di prestazioni straordinarie.
Con il nuovo CCNL è possibile effettuare anche solo di 10 minuti di pausa (nelle giornate
con rientro pomeridiano), ma senza il riconoscimento del buono pasto
Gli Enti individuano, in sede di contrattazione decentrata, le particolari figure
professionali che per poter garantire il regolare svolgimento di servizi, esempio
protezione civile, polizia locale, ambito educativo e scolastico, possono fruire di una
pausa che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro,
non potendo interrompere la prestazione lavorativa come ad esempio per completare il
rilievo di un sinistro stradale o alla conclusione di un trattamento sanitario obbligatorio
e/o in caso dell'attività svolta in concomitanza di calamità naturali, ecc.
Per l'applicazione di quanto sopra fare riferimento alle indicazioni degli uffici Personale
di riferimento.
Modena, 05.04.23

5° CONGRESSO DICCAP - PREPARAZIONE DEI CONGRESSI TERRITORIALI E PROVINCIALI DALL'AUTUNNO 2023

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A TUTTI GLI ISCRITTI - IL COORDINATORE GENERALE INFORMA CHE - IL DICCAP NEL 2024 CELEBRERA' IL SUO 5° CONGRESSO NAZIONALE COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 11 DELLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO. DA SETTEMBRE PV INIZIERANNO I CONGRESSI TERRITORIALI E PROVINCIALI DOVE SI DISCUTERANNO LE TESI CONGRESSUALI GIA' INDICATE DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA E CONFERMATE DAL COORDINAMENTO NAZIONALE. SARANNO, INOLTRE,  COMUNICATI I DIVERSI APPUNTAMENTI INCONTRI SUL TERRITORIO PER IL CONFRONTO CON LA BASE DEL DICCAP. COLGO L'OCCASIONE PER AUGURARE A VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE UNA BELLISSIMA PASQUA! MARIO ASSIRELLI

𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗶𝘀𝗰𝗮 𝘀𝗲 𝘀𝘁𝗼𝗽 𝗮 𝗧𝗶𝗸 𝗧𝗼𝗸 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶

𝗣𝗮, 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝗺𝗮𝗴𝗻𝗼 (𝗙𝗹𝗽): "𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗶𝘀𝗰𝗮 𝘀𝗲 𝘀𝘁𝗼𝗽 𝗮 𝗧𝗶𝗸 𝗧𝗼𝗸 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶"
 
𝙄𝙡 𝙨𝙞𝙣𝙙𝙖𝙘𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩𝙖: "𝙎𝙚 𝙘'𝙚̀ 𝙧𝙞𝙨𝙘𝙝𝙞𝙤 𝙥𝙚𝙧 𝙨𝙞𝙘𝙪𝙧𝙚𝙯𝙯𝙖 𝙣𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚 𝙚̀ 𝙗𝙚𝙣𝙚 𝙘𝙝𝙞𝙖𝙧𝙞𝙧𝙡𝙤 𝙚 𝙛𝙖𝙧𝙚 𝙪𝙣𝙖 𝙣𝙤𝙧𝙢𝙖 𝙘𝙝𝙚 𝙫𝙖𝙡𝙜𝙖 𝙚𝙧𝙜𝙖 𝙤𝙢𝙣𝙚𝙨"
 
Le dichiarazioni del Segretario generale FLP, Marco Carlomagno, rilasciate a Fabio Paluccio di Adnkronos su questo delicato problema di sicurezza informatica.
 
"Intanto dobbiamo capire questo paventato intervento del governo a cosa si riferisce. Se si applica solo ai dispositivi forniti dalle amministrazioni pubbliche è una cosa, se si allarga anche ai dispositivi personali cambia molto. Anche perché chi controlla?". Così, con Adnkronos/Labitalia, Marco Carlomagno, segretario generale della FLP - Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, commenta l'ipotesi annunciata dal governo di uno stop per motivi di sicurezza a Tik Tok sui dispositivi dei dipendenti pubblici.
 
"Siamo chiari. Noi siamo d'accordo allo stop dei social, non solo Tik Tok, sui dispositivi forniti dalle amministrazioni ai dipendenti pubblici. Ma se c'è rischio per la sicurezza nazionale è bene chiarirlo e fare una norma che valga erga omnes", continua.
 
Per Carlomagno "occorre chiarire che app e social possono comportare dei rischi per la sicurezza nazionale sulla base dei dispositivi in cui sono stati installati. Quelli in uso ai dipendenti pubblici hanno configurazioni molto poco sicure, e lo avevamo già segnalato molto prima di questo annuncio del ministro Paolo Zangrillo”, aggiunge ancora.
 
E Carlomagno aggiunge che "anche qualora per la sua attività un dipendente sia costretto a utilizzare un dispositivo personale anche in quel caso gli si deve essere fornita una configurazione adeguata", conclude.”
 
https://www.adnkronos.com/pa-carlomagno-flp-governo-chiarisca-se-stop-a-tik-tok-anche-per-dispositivi-personali_6Jv2qCABKcnBWLbEcRYDyl