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E’ possibile attribuire un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente inquadrato in categoria C, pur in presenza di personale inquadrato in categoria D? Riscatto LAUREA

E’ possibile attribuire un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente inquadrato in categoria C,
pur in presenza di personale inquadrato in categoria D?
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, commi 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018, in deroga a quanto previsto
dall’art. 13, comma 2, dello stesso CCNL, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, in cui, pure essendo in
servizio dipendenti inquadrati in categoria “D”, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico
ad interim di
posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali richieste, al fine di garantire la
continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire
l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria “C”, purché in possesso delle necessarie
capacità ed esperienze professionali. Questa facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in
cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per
l’acquisizione di personale della categoria “D”.

Riscatto della laurea, quando conviene (e quando no): i conti per tutte le età Gli esempi: da 30 a 60 anni
Riscattare gratuitamente gli anni di studio all’università, seguendo l’esempio della Germania. È la proposta
rilanciata poche settimane fa dal presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, convinto che l’iniziativa «possa
incentivare i ragazzi a studiare, in un Paese in cui la percentuale di laureati è la più bassa in Unione Europea
dopo la Romania (il 20% tra i 25 e i 64 anni nel 2021, contro una media Ue del 33,4%, ndr)».
Un intervento che necessiterebbe però di risorse importanti, stimate dall’Inps in circa 4 miliardi di euro. E,
oltre a incentivare i giovani a studiare, il riscatto servirebbe anche ad «anticipare l’età pensionabile,
compensando l’ingresso differito nel mercato del lavoro a causa dei periodi di studio», ha puntualizzato
Tridico in occasione del Festival del Lavoro che si è tenuto a Bologna a fine giugno.
A oggi, l’unica agevolazione di cui si può godere è
il riscatto della laurea in forma agevolata (il cosiddetto
riscatto light)
, a un costo per ogni anno di università di 5.360,19 euro, deducibile al 100% ai fini fiscali.
Inoltre, l’importo complessivo (su cinque anni, per esempio, si spendono 26.800,95 euro) può essere
rateizzato fino a 120 rate (10 anni) senza interessi. Un investimento che, in base alla propria anzianità
lavorativa, e quindi agli anni di contributi versati, potrebbe essere utile ad anticipare il pensionamento o a
rimpolpare la rendita. Anche se ci sono casi limite in cui il riscatto non risulta conveniente ai fini del ritiro
anticipato dalla vita lavorativa.

GIORNATA ASSENZA VISITE SPECIALISTICHE TERAPIE ESAMI ECC.. E ALTRO ...

La giornata di assenza per l’espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici in
concomitanza ad una incapacità lavorativa, conseguente ad una patologia in atto, è imputata a malattia,
con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento
giuridico ed economico?
Nel merito del quesito in oggetto si ritiene opportuno evidenziare che la fattispecie di cui sopra è
specificatamente disciplinata dall’art. 35, comma 11, del CCNL del 21.05.2018 e riguarda il lavoratore che,
trovandosi già in una situazione di incapacità lavorativa temporanea dipendente da una patologia in atto,
deve, contemporaneamente, sottoporsi ad una visita specialistica o deve comunque effettuare terapie o
esami diagnostici. Ai sensi della richiamata disciplina contrattuale, il lavoratore fruirà di una intera giornata
di assenza che dovrà essere giustificata sia con la specifica attestazione del medico curante (comma 11, lett.
a ) sia con l’attestazione di presenza della struttura sanitaria che ha effettuato la prestazione (comma 11,
lett. b ). La predetta giornata, come espressamente chiarito dalla norma, è imputata a malattia, con la
conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed
economico. Per questa casistica, pertanto, non trova applicazione la disciplina dei permessi orari di cui
all’art.35, comma 1, del CCNL del 25.1.2018 e l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte
delle 18 ore annue di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
Qual è il trattamento economico spettante ad un lavoratore a cui siano state assegnate le mansioni
superiori, qualora si assenti per ferie o malattia?
In relazione al quesito in oggetto si evidenzia che la disciplina contrattuale prevista dall’art. 8, comma 7, del
CCNL del 14.9.2000, nel disciplinare l’istituto delle “mansioni superiori” rinvia, per quanto non
espressamente regolato, alle disposizioni di cui al D. Lgs 165/2001.
Relativamente alla questione posta, pertanto, non può che farsi riferimento ai contenuti di cui all’art. 52,
comma 4, del richiamato D. Lgs 165 del 2001 secondo il quale, quando ricorrono i presupposti per
l’assegnazione del pubblico dipendente a mansioni superiori “
per il periodo di effettiva prestazione, il
lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore
”.
Si ritiene, pertanto che, nel caso di fruizione di giornate di ferie, nonché nei casi di assenza imputabile a
malattia, infortunio o permesso per motivi personali, il trattamento retributivo differenziale connesso
all’espletamento di mansioni superiori non debba essere corrisposto in quanto, nelle predette giornate, la
prestazione lavorativa non viene effettuata.
Diversamente, si ritiene che il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori debba essere
erogato in occasione delle festività e delle giornate di riposo settimanale in quanto tali giornate non
interrompono la necessaria continuità nell’esercizio delle mansioni superiori

Il nuovo modello di dichiarazione IMU

Il nuovo modello di dichiarazione IMU

Gli allegati da consultare:

 

Dichiarazione IMU............................................................................... 2

Premessa........................................................................................ 2

IMU............................................................................................... 2

IMPI............................................................................................... 2

In quali casi deve essere presentata.................................................... 3

Modalità di invio............................................................................... 4

 

Dichiarazione IMU

Premessa

Alla conferenza Stato-Città è stato presentato il nuovo modello di dichiarazione IMU unificato che racchiude sia la dichiarazione dell’imposta municipale unica (IMU) sia quella per l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi). Si precisa che il modello non è ancora stato approvato e potrebbe quindi non essere quello definitivo.

RICORDA! il Dl Semplificazioni ha prorogato per il 2022 il termine ultimo per l’invio della dichiarazione in esame in attesa dell’approvazione del modello.

Adempimento

Scadenza

Proroga

Dichiarazione IMU 2021

30 giugno 2022

31 dicembre 2022

IMU

L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.

La dichiarazione IMU deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Come già accennato per le variazioni intervenute nel 2021 la dichiarazione IMU andrà inviata entro il 31 dicembre 2022.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. L’unica eccezione è rappresentata dagli enti non commerciali poiché in base a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020 n.160/2019 tali soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU ogni anno.

IMPI

Dall’anno 2020 è stata istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

La dichiarazione dovrà essere presentata, a regime, a partire dal 2023 per le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2022, poiché è stato stabilito che per gli anni 2020 e 2021 i soggetti passivi che hanno versato il tributo comunicano allo Stato le informazioni relative alla base imponibile e all’imposta versata per i medesimi anni 2020 e 2021, relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale.

In quali casi deve essere presentata

Come già accennato, l’obbligo di invio della dichiarazione sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune. Pertanto, si può affermare che la dichiarazione IMU deve essere presentata quando:

1)   Gli immobili godono di riduzioni dell’imposta

·         fabbricati di interesse storico o artistico;

·         fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

·         le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato;

·         fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce

NOTA BENE - per le abitazioni locate a canone concordato è venuto meno l’obbligo dichiarativo dal momento che ormai i comuni sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’imposta da parte del contribuente.

2)   Il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione

·         l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;

·         l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

·         l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile;

·         il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile;

·         l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;

·         l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;

·         l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;

·         gli immobili esenti, vale a dire i fabbricati con destinazione ad usi culturali;

·         i terreni agricoli, posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole;

·         l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU;

·         il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;

·         è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;

·         è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;

·         le parti comuni dell’edificio sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;

·         l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà);

·         l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;

·         si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori).

NOTA BENE - la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale

 

CON IL CEDOLINO DI LUGLIO, BONUS UNA TANTUM DI 200 € AI PENSIONATI UNA MISURA CERTO UTILE, MA SERVONO ALTRE SCELTE DI REDISTRIBUZIONE

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CON IL CEDOLINO DI LUGLIO, BONUS UNA TANTUM DI 200 € AI PENSIONATI

UNA MISURA CERTO UTILE, MA SERVONO ALTRE SCELTE DI REDISTRIBUZIONE

 

Dopo il passaggio in Consiglio dei Ministri del 2 e 5 maggio uu.ss., ha visto finalmente la luce, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022, il Decreto Legge n. 50 di pari data.

Trattasi del c.d. “Decreto Aiuti”, che contiene una serie di misure contro l’inflazione che sta crescendo (l’ultimo dato di aprile 2022 ha registrato una crescita stimata al 6% su base annua) e contro il caro bollette per famiglie e imprese, misure che pesano complessivamente per circa 14 miliardi di euro.

Tra le misure varate, di particolare interesse per i pensionati appare il c.d. “bonus da 200 €”, che il decreto connota tecnicamente come “indennità una tantum”, che verrà erogato con il cedolino del mese di luglio ai circa 13,7 milioni di pensionati che hanno un reddito 2021 sotto i 35mila €., misura questa che pesa per 6,5 mld di €, interamente coperti con l’aumento della tassa sugli extra profitti dell’energia, che passa dal 10 al 25%.

La norma che riguarda il “bonus 200 €” per i pensionati è contenuta nell’art. 32 del D.L. 50, che indica i requisiti necessari per percepirlo e le modalità per la sua erogazione da parte INPS o altro Ente previdenziale.

Per poter percepire il “bonus 200 €” il/la pensionato/a deve:

  • essere residente in Italia;
  • essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale o per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF non superiore per l’anno 2021 a 35.000 €, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

Nel computo del reddito, debbono essere esclusi: i trattamenti di fine rapporto/fine servizio (TFR/TFS); il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; l’Assegno Unico Universale, gli assegni familiari di varia natura e le indennità di accompagnamento per i ciechi parziali e/o sordi nati tali o diventate tali nei primi anni di vita.

Dunque, non è previsto il calcolo dell’ISEE, che si riferisce all’intero nucleo familiare, ma il conteggio riguarda il solo reddito della singola persona, quindi in famiglia potranno arrivare più bonus da 200 euro se altri componenti sono in possesso dei requisiti richiesti.

Oltre ai pensionati, destinatari del “bonus 200 €” sono però anche altre categorie: in primo luogo, i quasi 14 mln di lavoratori dipendenti con reddito anch’essi non superiore a 35.000 €, che la percepiranno a luglio in busta paga; i lavoratori dello spettacolo e del turismo, badanti e colf, lavoratori stagionali, precari e disoccupati; i lavoratori autonomi, per i quali il decreto prevede l’istituzione di un fondo ad hoc, ma i cui criteri di distribuzione saranno però fissati entro un mese; infine, i circa 900mila percettori del Reddito di Cittadinanza, frutto di un’ultima mediazione politica all’interno del Governo e della forze politiche che lo sostengono.

 

Il “bonus 200 €” verrà corrisposto a luglio p.v. in via automatica dall’INPS o altro Ente previdenziale ai pensionati, e analogamente automatica sarà anche l’erogazione nella busta paga di luglio p.v. per lavoratori dipendenti e percettori del Reddito di Cittadinanza; per altre categorie, lavoratori autonomi in primis, invece, l’erogazione del bonus sarà a domanda dell’interessato.

Come CSE FLP Pensionati, esprimiamo una valutazione positiva sul “bonus 200 €”, che va incontro di certo alla esigenze delle famiglie gravate da bollette sempre più insostenibili e da un costo della vita che cresce giorno dopo giorno, ma che rappresenta però solo una piccola misura una tantum, a fronte di una esigenza ben più larga, e più volte da noi rappresentata nelle diverse sedi, quella di una politica economica che operi strutturalmente, attraverso strumenti adeguati, ad una redistribuzione del reddito più a favore dei ceti più deboli, tra i quali è certamente ricompresa la stragrande maggioranza dei pensionati, che vedono il loro potere d’acquisto ridursi ogni giorno di più e che stanno pagando un prezzo altissimo alla crisi economica che il Paese vive da più tempo.

 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLP PENSIONATI

FORSE, DOPO I DIVERSI ANNUNCI, CI SARÀ IL RINNOVO DEL CONTRATTO ENTI LOCALI: APPROVATO L’ATTO DI INDIRIZZO INTEGRATIVO

Rinnovo Contratto Enti Locali: approvato l’atto di indirizzo integrativo
Arriva l’approvazione dell’atto di indirizzo integrativo per il Rinnovo del Contratto Enti Locali: un
passo avanti per la firma e la sottoscrizione definitiva.
Il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Funzioni Locali riguarda il triennio 2019-2021, al
momento ancora in piena trattativa tra organizzazioni sindacali e ARAN.
Questo nuovo atto di indirizzo, che segue quello preliminare predisposto lo scorso anno nel
contratto delle Funzioni Locali, servirà a dirigere
l’impiego delle risorse per la riforma degli
ordinamenti professionali e per lo sblocco dei fondi decentrati.
Restano comunque ancora alcune criticità da correggere, come il tema degli aumenti delle spese
che rischiano di compromettere le assunzioni future.
I maggiori oneri a carico dei bilanci (come gli adeguamenti del trattamento economico accessorio)
richiedono più risorse e un maggiore sostegno del Governo in modo da non comprimere la capacità
assunzionale degli enti che oggi è fondata sul principio della sostenibilità finanziaria.

NESSUN ACCENNO NEL DEF ALLA RIFORMA DELLE PENSIONI

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NESSUN ACCENNO NEL DEF ALLA RIFORMA DELLE PENSIONI

POSIZIONI ANCORA LONTANE, SERVE UN TAVOLO PERMANENTE

 

Contrariamente a quanto si era immaginato, il DEF (Documento di Economia e Finanza) per l’anno 2022 non contiene alcun impegno preciso sul versante della riforma pensionistica, in merito alla quale il Governo, dopo l’assenza totale di confronto registratosi nell’anno 2021 e le scelte unilaterali, in primis la c.d. “quota 102”, operate in legge di bilancio, aveva aperto il confronto a gennaio scorso con le Parti sociali, confronto poi purtroppo arenatosi nelle settimane successive e oggi praticamente in stallo.

IL DEF, adottato dal Consiglio dei Ministri in data 6 aprile u.s. e il giorno dopo trasmesso alle Camere, nel definire il quadro economico-finanziario e gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2022-2025, reca la presa d’atto del peggioramento del quadro economico dovuto a un insieme di fattori (guerra in Ucraina; aumento dei prezzi dell’energia, delle materie prime e degli alimentari; crescita dei tassi di interesse; minore crescita nelle esportazioni; eccetera), che disegnano ovviamente uno scenario ben diverso da quello previsto nella NADEF (Nota di aggiornamento del DEF) del settembre 2021, con previsioni generalmente tutte meno positive a partire dal crescita del PIL (solo il 2,9% di crescita prevista per il 2023, a fronte del 4,7% fissato a suo tempo dalla NADEF).

In questo quadro di situazione peggiorato, a fronte del quale le priorità del Governo sono orientate in primo luogo su guerra, caro energia/materie prime e inflazione, la urgente e necessaria riforma della legge Fornero, finalizzata in primis a introdurre una maggiore flessibilità in uscita, non ha purtroppo trovato posto all’interno del DEF se non in termini molto general-generici con, da parte del Governo, “l’impegno a proseguire le politiche strutturali già avviate” in diversi settori tra i quali sanità e welfare, “con particolare riguardo all’assetto del sistema pensionistico”. Tutto qui.

Dunque, a questo punto, per saperne concretamente di più in materia di riforma delle pensioni, dovremo attendere il prossimo settembre, quando il Consiglio dei Ministri varerà la NADEF 2022 che, al suo interno, dovrebbe contenerne gli intendimenti, in particolare sul fronte della flessibilità in uscita. E’ allora necessario e non più rinviabile che il Governo riavvi seriamente il confronto con le Parti sociali, anche perché di tempo non è che ce ne sia poi così tanto essendo settembre dietro l’angolo, e tante e complesse sono le questioni da affrontare, tenuto anche conto delle diversità di vedute registrate, tra Governo e Sindacato, negli incontri già avvenuti, e di cui abbiamo riferito in nostri precedenti Notiziari.

L’idea del Governo Draghi pare una sola: applicare in toto la riforma Fornero, concedendo pillole di flessibilità in uscita alla sola condizione che il calcolo del futuro assegno pensionistico avvenga su base esclusivamente contributiva, sul tipo di “opzione donna” e dunque ricomprendendovi anche i periodi di lavoro antecedenti al 1996, che avrebbe come effetto il taglio considerevole della futura pensione, sino addirittura al 30%.

L’opinione di CSE-FLP Pensionati è invece molto diversa in materia di flessibilità in uscita: noi pensiamo che, in primo luogo, occorra rendere possibile l’uscita volontaria con 41 anni di contributi o con 62 anni d’età, per tutti, e senza alcuna penalizzazione sul calcolo; in aggiunta, chiediamo di rendere strutturale “opzione donna” ma senza ricalcolo contributivo; chiediamo infine la riduzione a 30 anni del requisito contributivo per l’APE Sociale dei lavori gravosi, l’aggiornamento e l’estensione delle attività gravose e usuranti ampliandone ulteriormente la platea, a partire dagli operatori della sanità (personale infermieristico, OSS e socio sanitario) e socio assistenziale.

Come si vede, le posizioni sono ancora troppo lontane tra loro, e dunque occorre accelerare significativamente il passo per arrivare a settembre con misure auspicabilmente condivise da inserire nella NADEF, e che dovranno poi trovare posto nel DDL Bilancio 2023.

Serve allora, a nostro avviso, un tavolo permanente di confronto sulla riforma delle pensioni tra Ministero del Lavoro e Parti sociali, con incontri periodici e a tema sulle questioni ancora aperte, e con un l’obiettivo di chiudere non oltre agosto p.v..

Un tavolo permanente di confronto, rispetto al quale il Ministro Orlando ha dato una disponibilità di massima, ma che deve partire subito senza ulteriori perdite di tempo.

Seguiremo ovviamente da vicino gli sviluppi del confronto e ne daremo conto ai lavoratori interessati.

Prima di chiudere, una ultima info. L’INPS ha lanciato in forma sperimentale nei giorni scorsi un nuovo servizio telematico, denominato Consulente Digitale delle Pensioni, realizzato nel quadro degli obiettivi di digitalizzazione dei servizi pubblici previsti dal PNNR.

Si tratta di uno strumento di consulenza virtuale per i pensionati in possesso di credenziali digitali (SPID livello 2, CIE, CNS) finalizzato ad aiutare i pensionati ad individuare potenziali diritti non esercitati, in primo luogo quelli relativi a prestazioni aggiuntive collegate con la propria pensione.

Al momento, le prestazioni proposte dal servizio, che saranno comunque integrate nel corso dell’anno, riguardano: bonus quattordicesima; supplemento pensione e integrazione al trattamento minimo.

Si riporta di seguito il link per accedere al nuovo servizio dell’INPS: https://serviziweb2.inps.it/AS0207/ConsulenteDigitalePensionatoWEB/#/

IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLPL PENSIONATI